Transito nel Corpo Forestale Regionale e inquadramento secondo la disciplina vigente al (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3382 del 06.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’inquadramento del personale transitato a domanda dal Corpo Forestale dello Stato al Corpo Forestale della Regione Sicilia, ai sensi dell’art. 4, comma 7, L. n. 36/2004, deve essere operato, ai sensi della L.R. n. 9/2006, previa individuazione del profilo professionale corrispondente sulla base della disciplina all’epoca vigente e a prescindere dall’adozione di tabelle di equiparazione. Il giudice deve applicare anche i criteri dettati dall’art. 5, L.R. n. 10/2000 e dai decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001. Non può invece valorizzare i criteri della L.R. n. 4/2007, sopravvenuta rispetto al momento in cui si sono realizzate le condizioni del passaggio, pena l’applicazione retroattiva della disciplina regionale.
Il Fatto
Il ricorrente, già assunto dal Corpo Forestale dello Stato nel 1990 e in possesso della qualifica di Vice Sovraintendente dal 1° gennaio 1998, ha presentato tempestiva domanda di transito nei ruoli del Corpo Forestale della Regione Siciliana ai sensi dell’art. 4, comma 7, L. n. 36/2004. Il trasferimento è stato disposto, nonostante formale diffida, solo il 4 luglio 2007, con un ritardo imputato all’amministrazione regionale.
Il lavoratore ha sostenuto che tale ritardo gli avrebbe precluso il medesimo inquadramento dei colleghi di pari grado assunti ab origine nei ruoli regionali. Ha quindi chiesto il riconoscimento del superiore inquadramento di Brigadiere del Corpo Forestale Regionale, categoria D1, dall’8 febbraio 2006, e di Commissario Forestale, categoria D2, dal 2 marzo 2007, con le consequenziali differenze retributive. Domanda respinta dal Tribunale di Agrigento e nuovamente dalla Corte d’appello di Palermo, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione dei criteri di inquadramento del personale transitato e ritiene fondato il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione degli artt. 4, comma 7, L. n. 36/2004, 10, comma 9, L.R. Sicilia n. 9/2006 e degli artt. 3 e 5, D.M. 5 luglio 2005. Il giudice di merito, secondo il ricorrente, avrebbe valutato la correttezza dell’inquadramento sulla scorta di una disciplina sopravvenuta rispetto al momento in cui il transito doveva ritenersi operante.
Il Collegio richiama un consolidato orientamento espresso dalle Sezioni Lavoro, ordinanze n. 23863 del 2022, n. 23865 del 2022 e n. 23870 del 2022, la cui motivazione è richiamata ex art. 118 disp. att. c.p.c. Da tali pronunce emerge che la L. n. 36/2004 ha rimesso i criteri del trasferimento a un provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato, poi adottato con il D.M. 5 luglio 2005, e che la Regione Sicilia ha consentito il passaggio con la L.R. n. 9/2006.
Al momento dell’entrata in vigore di tale legge regionale, al personale del Corpo Forestale Regionale si applicavano l’art. 5, L.R. n. 10/2000 e i decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001, che classificavano il personale in quattro categorie (A, B, C, D) valorizzando il livello previgente, il titolo di studio e l’anzianità di servizio. Solo successivamente, con la L.R. n. 4/2007, la Regione ha istituito i ruoli secondo il D. Lgs. n. 201/1995, mentre il d.P.Reg. 20 aprile 2007 ha fissato le corrispondenze tra le qualifiche dei due Corpi.
Poiché sia al momento della domanda sia alla data di emanazione della L.R. n. 9/2006 la classificazione regionale non era quella dettata solo successivamente dalla L.R. n. 4/2007, il passaggio non poteva che avvenire sulla base della disciplina all’epoca vigente. Le corrispondenze dovevano essere stabilite, a prescindere dall’adozione di tabelle di equiparazione, in relazione al contenuto professionale delle qualifiche dei due Corpi a confronto, conservando il trattamento giuridico ed economico già acquisito.
La sentenza impugnata non si è conformata a tali principi, avendo valutato l’inquadramento proprio sulla scorta della L.R. n. 4/2007, applicata retroattivamente. Il secondo motivo resta assorbito. La Corte accoglie il primo motivo, cassa con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.