Appello tardivo per notifica a indirizzo errato non scusabile (Cass. civ. Sez. V n. 21344 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione dell’atto di appello, la rinnovazione della notifica non produce effetti retroattivi quando il mancato perfezionamento della prima notificazione sia imputabile al notificante. Solo la causa non imputabile — riconducibile a caso fortuito o forza maggiore — consente di far salva la tempestività dell’impugnazione, ancorché la seconda notificazione si perfezioni dopo lo spirare del termine per impugnare. Il notificante che ometta di verificare l’elezione di domicilio contenuta nella procura alle liti non versa in errore scusabile e incorre in decadenza. Ne consegue l’inammissibilità dell’appello tardivamente notificato e il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Il Fatto

La contribuente impugnava l’intimazione di pagamento relativa a una cartella esattoriale per Irpef e addizionali non versate, eccependo la mancata notificazione della cartella presupposta. In primo grado l’impugnazione era accolta, poiché l’Agenzia delle entrate si era costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e l’agente della riscossione, non costituitosi, non aveva dato prova della regolare notifica della cartella.

Proponeva appello l’agente della riscossione, producendo la prova della notifica della cartella, ricevuta dal portiere dello stabile. La contribuente eccepiva l’inammissibilità dell’appello per tardività. La C.t.r. rigettava l’eccezione, ritenendo l’errore del notificante non imputabile, e nel merito accoglieva l’appello. La contribuente ricorreva per cassazione.

La Motivazione della Corte

La questione concerne la validità e la tempestività della notifica dell’atto di appello, avvenuta — secondo la ricorrente — presso un indirizzo fisico mai eletto in atti e non mediante pec, nonostante l’entrata in vigore del processo tributario telematico.

La Corte richiama l’orientamento secondo cui, se la notifica dell’atto di impugnazione, tempestivamente consegnato all’ufficiale giudiziario, non si perfeziona per cause non imputabili al notificante, questi non incorre in decadenza ove provveda con sollecita diligenza a rinnovare la notificazione, anche se questa si perfezioni dopo lo spirare del termine (Cass. n. 6547/2008; conf. Cass. n. 23876/2022). Tale principio è stato poi precisato nel senso che, ai fini della tempestività della rinnovazione, occorre distinguere a seconda che l’errore originario sia imputabile o meno al notificante: nel primo caso l’impugnazione è tempestiva solo se la rinnovata notifica interviene entro il termine per impugnare; nel secondo, la ripresa del procedimento ha effetto dalla data iniziale di attivazione (Cass. n. 34272/2023). L’orientamento presuppone dunque che la notifica non sia andata a buon fine per causa non imputabile (Cass. n. 8983/2023, in tema di caso fortuito e forza maggiore).

Nel caso in esame la Corte esclude l’applicabilità di tale orientamento. Il comportamento del notificante non è esente da colpa: l’atto di appello è stato notificato a un indirizzo completamente diverso dal domicilio eletto negli atti. Dalla procura alle liti del giudizio di primo grado — depositata in cassazione e direttamente consultabile trattandosi di error in procedendo — risultava espressamente eletto un diverso domicilio.

La C.t.r. ha quindi errato nel ritenere non imputabile all’appellante la causa della mancata notifica. Irrilevante è che l’indirizzo utilizzato coincidesse con quello del precedente studio del difensore della parte appellata, né che l’appellante si sia attivato tempestivamente dopo l’esito negativo: il notificante avrebbe potuto evitare tale esito ove avesse diligentemente verificato l’elezione di domicilio contenuta nella procura. Sussiste pertanto l’error in procedendo e, in accoglimento del motivo, la sentenza è cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. civ., perché il processo non poteva essere proseguito stante l’inammissibilità dell’appello. Le spese di merito sono compensate; le amministrazioni sono condannate in solido alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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