Attività di assistenza giuslavoristica delle associazioni di categoria: commercialità e onere probatorio (Cass. civ. Sez. 5 n. 21421 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di enti non commerciali, ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, l’attività di assistenza in materia di applicazione dei contratti collettivi e di legislazione sul lavoro, prestata da un’associazione sindacale di categoria nei confronti dei propri iscritti verso pagamento di corrispettivi specifici, non è di per sé agevolata ai sensi dell’art. 148, comma 3, del T.U.I.R., dovendosi verificare se essa sia svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali. L’esclusione dalla commercialità di cui al comma 7 del medesimo articolo opera solo a condizione che i corrispettivi non eccedano i costi di diretta imputazione. L’onere della prova della sussistenza delle condizioni per l’applicazione dei regimi agevolativi grava sull’ente associativo interessato, ai sensi dell’art. 2697, comma 2, c.c.. L’interpretazione dello statuto dell’ente, riservata al giudice di merito, non è censurabile in sede di legittimità se non per violazione dei canoni ermeneutici.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate, all’esito di una verifica fiscale, notificava a una federazione provinciale di categoria un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2010, con il quale venivano considerati di natura commerciale i proventi percepiti dall’associazione per il servizio di consulenza sul lavoro e di gestione dei contratti di lavoro reso agli associati, con ciò escludendo l’applicabilità dell’art. 148, comma 3, T.U.I.R..
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della federazione. In sede di appello, la Commissione tributaria regionale del Veneto riformava la decisione, ritenendo che l’attività di supporto ai singoli associati non fosse riconducibile allo scopo istituzionale dell’ente, di natura collettiva, e costituisse invece un vincolo contrattuale parallelo, con conseguente inapplicabilità dell’agevolazione. La federazione proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato il primo motivo, con cui la ricorrente lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo rappresentato dall’introduzione da parte dell’Ufficio, in giudizio, di un nuovo fondamento giuridico (il comma 7 dell’art. 148 T.U.I.R.) rispetto a quello indicato nell’avviso di accertamento. Il motivo è stato dichiarato inammissibile, in quanto la censura non verteva sull’omesso esame di un fatto storico ma su una questione giuridica e su argomentazioni difensive, non riconducibili al perimetro applicativo dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.. La Corte ha inoltre escluso che i giudici di appello avessero violato il divieto di extra petizione, non avendo questi fatto alcun riferimento al comma 7, invocato dalla stessa parte appellante come mera difesa.
Quanto al secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 148 T.U.I.R. e dell’art. 4, comma 4, d.P.R. n. 633/1972, la Corte ha ricostruito il sistema normativo. Il comma 1 dell’art. 148 esclude la commercialità per le attività svolte in conformità alle finalità istituzionali senza corrispettivi specifici; il comma 2 la esclude quando le prestazioni verso corrispettivi specifici non sono rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali, configurandosi allora un’attività commerciale. Il comma 3 introduce una deroga per le associazioni di categoria, de-commercializzando le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali anche dietro corrispettivo. Il comma 7, infine, costituisce un’eccezione all’eccezione, riguardando l’assistenza in materia di contratti collettivi e legislazione sul lavoro prestata prevalentemente agli iscritti, ma anche a terzi, a condizione che i corrispettivi non eccedano i costi di diretta imputazione.
La Corte ha quindi respinto la tesi della ricorrente secondo cui l’interpretazione del comma 3 porterebbe ad abrogare il comma 1, rilevando che le due disposizioni riguardano fattispecie diverse. Nel caso di specie, essendo pacifico che le prestazioni fossero erogate dietro corrispettivo, l’applicazione dell’agevolazione richiedeva la verifica della loro natura istituzionale e, per il comma 7, il rispetto del limite dei costi. Sul punto, la Corte ha ribadito che l’onere probatorio circa la sussistenza delle condizioni per fruire dei regimi agevolativi grava sull’ente che li invoca, vertendosi in tema di agevolazione.
Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile la censura volta a contestare l’interpretazione dello statuto fornita dal giudice di merito, non avendo la ricorrente dedotto la violazione dei canoni ermeneutici contrattuali, e ha ritenuto non censurabile in sede di legittimità l’accertamento in fatto riguardante la diversità delle prestazioni rese dall’ente rispetto a quelle di un soggetto terzo partecipato. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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