Appello tributario devolutivo pieno e presunzione bancaria sui prelevamenti sotto soglia (Cass. civ. Sez. V n. 758 del 12.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario l’appello ha carattere devolutivo pieno: ai fini dell’ammissibilità è sufficiente un’esposizione chiara e univoca della domanda e delle ragioni della doglianza, non essendo necessaria una rigorosa enunciazione dei motivi. È quindi bastevole, per la parte pubblica, riportarsi alle argomentazioni già sostenute in primo grado e insistere nella legittimità dell’atto impositivo, non potendo la riserva di esame documentale condurre a una declaratoria di inammissibilità. L’art. 32, comma 1, n. 2), del d.P.R. n. 600 del 1973, nella parte in cui fissa la soglia dei prelevamenti non rilevanti, ha natura sostanziale e non retroattiva: gli accertamenti anteriori al 3 dicembre 2016 restano disciplinati dal testo previgente nel suo intero contenuto. La presunzione di ricavi non contabilizzati, di fonte legale, si vince solo con prova contraria riferita a ogni singolo versamento, idonea a dimostrarne l’estraneità a operazioni imponibili.
Il Fatto
All’esito di una verifica fiscale, l’Ufficio emetteva a carico di una società a ristretta base proprietaria, esercente ristorazione, un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativamente a un’annata, recuperando a tassazione prelevamenti e versamenti privi di giustificazione sui conti della società e dei soci, quali ricavi occulti. Seguivano altri due avvisi, per il maggior reddito di partecipazione in capo al socio di maggioranza e per l’omessa ritenuta sui dividendi attribuiti al socio di minoranza.
Dopo la parziale soccombenza in primo grado, la Commissione regionale dichiarava inammissibile l’appello dell’Amministrazione e accoglieva quello incidentale dei contribuenti, defalcando prelevamenti sotto soglia e versamenti ritenuti non imponibili. L’Agenzia ricorreva per cassazione; il socio resisteva con ricorso incidentale sulla responsabilità solidale ex art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo la Corte ribadisce che l’appello tributario è strumento a devoluzione piena, non limitato al controllo di vizi specifici. L’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 richiede solo un’esposizione chiara della domanda rivolta al giudice superiore e delle ragioni della doglianza, potendo l’appellante richiamarsi alle argomentazioni di primo grado. La CTR aveva dichiarato inammissibile il gravame per la sola riserva di esaminare la documentazione avversaria: condotta che, semmai, integra un argomento di prova ex art. 116, comma 2, cod. proc. civ., non un vizio di specificità. La sentenza è inoltre affetta da omessa pronuncia su doglianze ulteriori.
Sul secondo motivo, riqualificato ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., la Corte rileva un error in iudicando autonomamente apprezzabile. La CTR aveva applicato la soglia dei prelevamenti introdotta dall’art. 7-quater del d.lgs. n. 193 del 2016 a un accertamento anteriore: la norma, di natura sostanziale, non è retroattiva. Nel testo previgente l’onere di indicare il beneficiario di ogni prelevamento gravava sul contribuente anche per gli importi sotto soglia.
Quanto ai versamenti, la presunzione legale di ricavi non contabilizzati non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza, ma va vinta con prova contraria analitica per ciascuna operazione. La motivazione regionale non chiarisce quali versamenti fossero giustificati, né la corrispondenza tra incassi per il servizio di ricarica e riversamenti al fornitore: l’onere probatorio non si alleggerisce per la mancata contestazione dei documenti, operando l’onere di contestazione sui fatti e non sulle conclusioni ricostruttive.
Sul ricorso incidentale, la Corte censura la CTR per non aver indicato quale ipotesi dell’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 ricorresse, né gli addebiti concreti mossi al socio, con conseguente difetto degli accertamenti fattuali necessari alla sussunzione. Entrambi i ricorsi sono accolti, con cassazione con rinvio alla CTR Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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