Appello tributario, mera riproposizione delle difese e specificità dei motivi (Cass. civ. Sez. V n. 759 del 12.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario l’appello ha carattere devolutivo pieno: esso non è limitato al controllo di vizi specifici, ma tende al riesame della causa nel merito. Ai fini dell’ammissibilità è sufficiente la mera riproposizione delle questioni prospettate in primo grado e, per la parte pubblica, l’insistenza nella legittimità dell’atto impositivo, con un’esposizione chiara e univoca, anche sommaria, della domanda e delle ragioni della doglianza. L’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non ne determina l’inammissibilità, se dall’articolazione è chiaramente individuabile il tipo di vizio. La previsione che sottrae alla presunzione i prelevamenti sotto soglia ha natura sostanziale, non interpretativa, e non opera per gli accertamenti compiuti prima della sua entrata in vigore.

Il Fatto

All’esito di una verifica fiscale, l’Amministrazione finanziaria emetteva a carico di una società di capitali a ristretta base proprietaria, esercente attività di ristorazione, un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA, recuperando a tassazione i prelevamenti e i versamenti non giustificati sui conti correnti della società e dei soci, in virtù della presunzione legale relativa di ricavi occulti. Seguivano altri due avvisi: uno per il maggior reddito da partecipazione del socio di maggioranza, ai fini IRPEF, e uno per l’omesso versamento della ritenuta sui dividendi presuntivamente corrisposti al socio di minoranza. Irrogate anche le sanzioni.

La CTP accoglieva in parte i ricorsi riuniti. La CTR dichiarava inammissibile l’appello principale dell’Ufficio e accoglieva quello incidentale dei contribuenti, riducendo ulteriormente il reddito. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi; i contribuenti resistevano con ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’Agenzia censurava la declaratoria di inammissibilità del proprio appello per difetto di specificità. La Corte ha ritenuto il mezzo ammissibile e fondato: nell’appello tributario, di carattere devolutivo pieno ai sensi dell’art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992, l’indicazione dei motivi non richiede una rigorosa enunciazione delle ragioni, bastando un’esposizione chiara e univoca, anche sommaria, della domanda e delle doglianze. È sufficiente che l’appellante riprenda le argomentazioni di primo grado e insista nella pretesa tributaria.

La CTR aveva giudicato aspecifico il gravame per il solo fatto che l’Ufficio si era riservato di esaminare la documentazione avversaria. Per la Corte un simile contegno avrebbe potuto essere valutato, al più, come argomento di prova a sfavore, ex art. 116, comma 2, c.p.c., ma non giustificare l’inammissibilità dell’impugnazione. Emergeva inoltre un vizio di omessa pronuncia, poiché l’appello conteneva doglianze ulteriori, rimaste non esaminate.

Con il secondo motivo l’Agenzia contestava l’accoglimento dell’appello incidentale. La Corte ha riqualificato la censura dal n. 4) al n. 3) dell’art. 360, comma 1, c.p.c., ribadendo che l’erronea intitolazione non produce inammissibilità. Nel merito, quanto ai prelevamenti sotto soglia, i giudici di merito avevano applicato il testo dell’art. 32, comma 1, n. 2), del D.P.R. n. 600 del 1973 come modificato dal D. Lgs. n. 193 del 2016. La Corte ha confermato la natura sostanziale e non retroattiva della previsione, dovendosi applicare il testo anteriore, che poneva a carico dei contribuenti l’onere di indicare il beneficiario di ogni prelevamento.

Quanto ai versamenti, la Corte ha ricordato che la presunzione legale di ricavi non contabilizzati non esige i requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni semplici, potendo essere vinta solo con prova contraria specifica per ogni singolo versamento. La motivazione della CTR era sul punto generica e apodittica, senza individuare i fatti noti da cui dedurre quelli ignoti, né il nesso tra somme incassate e riversate.

La Corte ha poi accolto anche il ricorso incidentale, rilevando che la CTR non aveva spiegato quale ipotesi dell’art. 36 del D.P.R. n. 602 del 1973 ricorresse, né gli addebiti mossi al socio. Ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla CGTS della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

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