Giurisdizione del giudice ordinario sull’opposizione alla cartella per crediti erariali (Cass. civ. Sez. Un. n. 18635 del 08.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’individuazione della giurisdizione sull’opposizione proposta dal privato avverso l’esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico mediante cartella esattoriale, non rileva lo strumento utilizzato per la riscossione, ma la natura del credito fatto valere, dovendosi verificare se esso scaturisca da una pretesa impositiva della pubblica amministrazione o costituisca il corrispettivo di una prestazione resa in esecuzione di un rapporto privatistico. Quando il credito trae il suo diretto fondamento da una sentenza di condanna della Corte dei conti per responsabilità erariale, la pretesa è estranea all’ambito della giurisdizione tributaria. Parimenti è esclusa la giurisdizione del giudice contabile, poiché l’esecuzione delle sue sentenze esula dalle sue attribuzioni e, formatosi il giudicato sul debito, la controversia ha ad oggetto un diritto soggettivo, rimesso alla competenza del giudice ordinario, cui la causa va rimessa anche per le spese.

Il Fatto

Un contribuente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Taranto la cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle entrate per un importo superiore a 200.000 euro, riferito a un credito per “canone o credito demaniale” risalente al 1996. Deduc Eva l’illegittimità dell’atto per omessa notifica dell’atto presupposto, decadenza e difetto di motivazione.

Si costituivano la società concessionaria della riscossione e l’Agenzia delle entrate, che eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice tributario, trattandosi di somme dovute in forza di una sentenza della Corte dei conti. Il ricorso era accolto in primo grado e la decisione confermata in appello dalla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Taranto. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi, insistendo sull’eccepito difetto di giurisdizione; le parti intimate restavano tali.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, che denunciava l’omessa pronuncia sull’eccezione di difetto di giurisdizione, è dichiarato inammissibile. La Corte ribadisce che il vizio di omessa pronuncia, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., è configurabile solo in caso di mancato esame di questioni di merito e non di eccezioni pregiudiziali di rito o questioni processuali, ambito in cui rientra la questione di giurisdizione. Nella specie, peraltro, la sentenza impugnata aveva comunque statuito sul punto.

È invece fondato il secondo motivo, con cui si censurava la decisione d’appello per aver negato rilievo alla sentenza della Corte dei conti, limitandosi a ipotizzare un’ambivalenza della motivazione della cartella. La Corte rileva che il giudice d’appello avrebbe dovuto verificare la propria giurisdizione, tanto più a fronte della tempestiva allegazione, ex art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992, del titolo della riscossione.

Nel merito del riparto, la Corte riprende il criterio consolidato secondo cui rileva la natura del credito e non lo strumento di riscossione: Sez. U n. 11293 del 29/04/2021 e, sull’iscrizione ipotecaria, Sez. U n. 17111 del 11/07/2017. Nella specie non si controverte di imposte o tasse, ma di una pretesa che trae fondamento diretto da una decisione della Corte dei conti di condanna per responsabilità contabile, del tutto estranea alla giurisdizione tributaria.

Quanto alla giurisdizione contabile, la Corte osserva che oggetto del giudizio non è l’accertamento della responsabilità erariale, ma la riscossione di una pretesa già accertata con statuizione passata in giudicato, che costituisce titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. Richiamando Sez. U n. 7578 del 31/03/2006 e Sez. U n. 19280 del 19/07/2018, si afferma che l’esecuzione di una sentenza di un giudice speciale introduce una controversia su un diritto soggettivo, rimessa al giudice ordinario. L’esecuzione delle sentenze contabili esula, infatti, dalle attribuzioni del giudice contabile ed è governata dall’amministrazione titolare del credito, secondo il d.P.R. n. 260 del 1998 e, da ultimo, l’art. 214 d.lgs. n. 174 del 2016.

Il solo ambito residuato al giudice contabile è il giudizio di interpretazione, già disciplinato dall’art. 6 d.P.R. n. 260 del 1998, che fino al 2016 legittimava solo il procuratore regionale e il titolare dell’ufficio interessato. Nella vicenda nessun giudizio di interpretazione è stato avviato e il petitum investe esclusivamente il diritto al pagamento delle somme pretese. La sentenza è dunque cassata, con affermazione della giurisdizione del giudice ordinario e rimessione delle parti al tribunale territorialmente competente.

Nota della Redazione

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