Inammissibile l’appello tributario se manca la ricevuta di spedizione (Cass. civ. Sez. V n. 9661 del 10.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, l’appello notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale è inammissibile quando il ricorrente, al momento della costituzione, depositi soltanto l’avviso di ricevimento e non la ricevuta di spedizione, né l’elenco delle raccomandate recante data e timbro dell’ufficio postale. L’avviso di ricevimento assolve la medesima funzione probatoria della ricevuta di spedizione solo se in esso la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica o con proprio timbro datario. In difetto, la mera scritturazione manuale della data non è idonea, salvo che la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione. L’inammissibilità non è sanabile con la successiva esibizione dei documenti, fuori dai presupposti della rimessione in termini.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate proponeva appello avverso due separate sentenze della commissione tributaria provinciale che avevano accolto i ricorsi della società contribuente contro due avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2007 e 2009, con recupero di maggiore Iva e Ires.

La commissione tributaria regionale, previa riunione, dichiarava inammissibili gli appelli per mancata produzione, entro il termine di legge, della ricevuta di spedizione, ritenuta insanabile con produzione successiva; l’avviso di ricevimento documentava solo la data di consegna. Nel merito, gli appelli erano comunque ritenuti infondati. Avverso tale pronuncia l’Ufficio ricorreva per cassazione; la società resisteva con controricorso e, sopravvenuto il fallimento, la curatela spiegava atto d’intervento volontario.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi che attingono la pronuncia di inammissibilità, ritenendoli infondati, con assorbimento dei motivi sul merito. Il collegio richiama la giurisprudenza secondo cui è inammissibile il ricorso o l’appello notificato direttamente a mezzo posta quando, alla costituzione, non sia depositata la ricevuta di spedizione, l’elenco delle raccomandate con data e timbro dell’ufficio postale, oppure l’avviso di ricevimento nel quale la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario.

La Corte precisa che l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria della ricevuta di spedizione solo in presenza di tale asseverazione. In mancanza, la non idoneità della scritturazione manuale o dattilografica della data di spedizione può essere superata, ai fini della tempestività della notifica, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione.

Nel caso di specie l’Ufficio, per sua stessa ammissione, aveva depositato l’avviso di ricevimento delle due raccomandate e non la ricevuta di spedizione né l’elenco delle raccomandate. L’avviso indicava come data di spedizione il 26 giugno 2015, ma tale data era semplicemente scritta a mano e non asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario. La ricezione era indicata al 30 giugno 2015, successiva al termine ultimo per appellare, scaduto il 29 giugno 2015.

La Corte rileva che la commissione tributaria regionale si è attenuta a tali principi, avendo escluso la sanabilità della inammissibilità e l’idoneità della ricevuta di ritorno a provare la data di spedizione. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese di legittimità in favore della curatela e con esclusione dell’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la prenotazione a debito del contributo unificato da parte di amministrazione pubblica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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