Deposito tardivo della sentenza errata e improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 5 n. 6046 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, num. 2, c.p.c., quando, insieme al ricorso, sia depositata una copia della sentenza di secondo grado diversa da quella effettivamente impugnata, se la copia autentica del provvedimento gravato non viene successivamente prodotta mediante separato deposito, a norma dell’art. 372, secondo comma, c.p.c., applicabile estensivamente, nel termine perentorio di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso. La sanzione dell’improcedibilità non è esclusa dalla possibilità della Corte di accedere ai fascicoli digitalizzati dei precedenti gradi di giudizio, non potendosi configurare un’abrogazione tacita dell’art. 369, secondo comma, num. 2, c.p.c., per il solo effetto dell’entrata in vigore del processo telematico.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, in parziale accoglimento dell’appello dell’Associazione, le aveva riconosciuto il diritto al rimborso della metà dell’IRAP versata nel biennio 2014-2015, in applicazione dell’agevolazione di cui all’art. 6, primo comma, d.P.R. n. 601/1973. L’associazione contribuente, ente strumentale del Sovrano Militare Ordine di Malta, aveva in via principale rivendicato l’immunità tributaria, mentre l’Amministrazione finanziaria, con un unico motivo, contestava l’applicabilità della norma agevolativa, sostenendo che essa riguardasse l’IRPEG, sostituita dal 2004 dall’IRES.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rilevato d’ufficio una questione preliminare di rito, assorbente rispetto al merito del motivo di ricorso. Dall’esame del fascicolo d’ufficio telematico è emerso che il ricorso per cassazione, notificato il 10 gennaio 2025, era stato depositato il 27 gennaio 2025, unitamente a copia di una sentenza della medesima Corte regionale recante il n. 4485/2024, diversa da quella impugnata, che era invece la n. 3832/2024.
La produzione della sentenza gravata era avvenuta solo il 17 marzo 2025, quando il termine perentorio di venti giorni dall’ultima notificazione, prescritto dall’art. 369, primo comma, c.p.c., era ormai decorso. La Corte ha richiamato il proprio precedente (ordinanza n. 25633/2024), cui ha inteso dare continuità, unitamente a altro conforme (Cass. n. 34205/2025), secondo cui il deposito di una sentenza diversa da quella impugnata comporta l’improcedibilità del ricorso, salvo che il documento corretto sia prodotto con separato deposito ai sensi dell’art. 372, secondo comma, c.p.c., entro il termine di cui all’art. 369, primo comma, c.p.c.
Il Collegio ha escluso che la sanzione possa essere superata dalla circostanza che la Corte abbia accesso ai fascicoli digitalizzati, rilevando che tale interpretazione equivarrebbe a ritenere tacitamente abrogato l’art. 369, secondo comma, num. 2, c.p.c., in contrasto con l’art. 15 delle preleggi, non essendovi incompatibilità tra le nuove disposizioni e quella precedente. Ha infine precisato che il vizio non era emendabile, poiché non ricorreva l’ipotesi, di matrice nomofilattica (Cass. n. 4370/2019, Cass. n. 34820/2022, Cass. n. 5248/2024), in cui il provvedimento risulti nella disponibilità del giudice per essere stato depositato dal controricorrente.
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese tra le parti. La Corte ha infine escluso che dovesse essere resa dall’Agenzia delle Entrate l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di ente pubblico ammesso alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Nota della Redazione
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