Responsabilità solidale tra direttore dei lavori e appaltatore per vizi costruttivi (Cass. civ. Sez. II n. 7057 del 15.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto, il vincolo di responsabilità solidale tra l’appaltatore e il direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all’art. 2055 cod. civ., che, pur dettato in materia di responsabilità extracontrattuale, si estende all’ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale. La norma dell’art. 3 della legge n. 1086 del 1971, nel riferirsi ai distinti titoli di responsabilità del direttore dei lavori e dell’impresa esecutrice, non può essere intesa nel senso di escludere a priori che, in caso di concorso per fatti propri nella produzione del medesimo danno, essi rispondano in via solidale. La qualificazione di un manufatto come “di serie” o meno, con il conseguente riparto delle responsabilità, costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Alcuni proprietari di porzioni di un capannone, riuniti i distinti giudizi, hanno convenuto in giudizio la società produttrice delle travi, il progettista e direttore dei lavori, l’impresa di montaggio e altri soggetti, lamentando gravi difetti costruttivi della copertura: cedimento delle travi portanti, infiltrazioni d’acqua, sgretolamenti e distacchi del rivestimento del tetto. Nel corso del primo grado erano stati chiamati in causa la società di costruzioni e la compagnia assicurativa.
Il Tribunale, con sentenza non definitiva, ha respinto le eccezioni di decadenza e prescrizione e, con la decisione definitiva, ha accolto le domande nei confronti del progettista e della società produttrice delle travi, respingendole verso gli altri convenuti. La Corte di appello ha confermato la condanna solidale del professionista, ritenendo che le travi fossero state realizzate su suoi precisi calcoli e indicazioni e che egli avesse assunto anche il ruolo di direttore delle opere e calcolatore delle strutture in cemento armato. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; la società di costruzioni ha resistito con ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende anzitutto l’eccezione di difetto di integrità del contraddittorio, rilevando che la posizione dell’attore rimasto estraneo al ricorso risulta definita dalla sentenza di appello, che ne ha rigettato la domanda nel merito: egli non può essere considerato contraddittore del ricorrente e si trova in posizione di sostanziale estraneità rispetto al giudizio di legittimità.
Quanto al primo motivo, concernente la qualificazione delle travi come manufatti non di serie, la censura è inammissibile. L’accertamento secondo cui le travi erano state costruite su precisi calcoli e indicazioni del professionista, che aveva assunto anche il ruolo di direttore delle opere e calcolatore delle strutture, è tipico accertamento di fatto, di esclusiva competenza del giudice di merito. La censura è inoltre generica, illustrando in via astratta i criteri distintivi tra manufatti di serie e manufatti realizzati ad hoc senza calarli nella fattispecie concreta.
La Corte osserva che la qualificazione del rapporto con l’impresa costruttrice come appalto — e non come vendita — conferma la natura non seriale dei manufatti, poiché la prestazione dell’appaltatore consiste in un facere e presuppone la predisposizione di un progetto o di istruzioni precise da parte del committente. Neppure risulta censurato il rilievo dell’assenza, sui manufatti, dei numeri di contrassegno. Su queste ragioni autonome si fonda la statuizione impugnata, con conseguente inammissibilità del motivo.
Il terzo motivo, che nega la solidarietà invocando l’art. 3 della legge n. 1086 del 1971, è infondato nel punto di diritto. La norma allude esclusivamente ai distinti titoli di responsabilità del direttore dei lavori e dell’impresa esecutrice, non al divieto di responsabilità solidale. La Corte richiama il principio consolidato secondo cui il vincolo solidale tra appaltatore e direttore dei lavori, i cui inadempimenti abbiano concorso a produrre il danno, trova fondamento nell’art. 2055 cod. civ., estensibile alla responsabilità contrattuale (Cass. n. 18289 del 2020; Cass. n. 29218 del 2017; Cass. n. 14650 del 2012). Il secondo e il quarto motivo sono inammissibili, risolvendosi in una diversa ricostruzione dei fatti.
Il ricorso principale è dunque respinto. Il primo motivo del ricorso incidentale, che lamenta l’omessa pronuncia sulle spese, è infondato: dall’atto di appello incidentale non emergeva una chiara richiesta di riforma del capo sulla compensazione, e le spese del grado di appello risultano compensate. Il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale, proposti in via condizionata, sono dichiarati assorbiti.
Nota della Redazione
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