Onere di impugnazione specifica in appello tributario e riproposizione delle ragioni originarie (Cass. civ. Sez. V n. 32389 del 12.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni poste a fondamento dell’originaria impugnazione del provvedimento impositivo, per il contribuente, ovvero della legittimità dell’accertamento, per l’Amministrazione finanziaria, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci. Il carattere devolutivo pieno dell’appello tributario comporta che il mezzo non è limitato al controllo di vizi specifici, ma è rivolto al riesame della causa nel merito. Non occorrono forme sacramentali né un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.

Il Fatto

Il contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva rideterminato sinteticamente il reddito ai fini Irpef, sulla base degli acquisti di beni immobili effettuati negli anni successivi a quello di imposta accertato. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo fornita adeguata prova contraria atta a superare la presunzione derivante dal redditometro, con riferimento a entrambi gli acquisti.

La Commissione tributaria regionale dichiarava inammissibile l’appello dell’Amministrazione finanziaria, reputando il primo motivo generico e priva di deduzione la contestazione relativa all’atto di compravendita ritenuto dal primo giudice una donazione simulata. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il motivo è fondato. La Corte muove da un principio generale: in materia tributaria, la riproposizione delle ragioni originarie a sostegno dell’appello, in contrapposizione alle argomentazioni del giudice di primo grado, soddisfa il requisito dei motivi specifici dell’impugnazione richiesto dall’art. 53 d.lgs. n. 546/1992. La norma pretende motivi specifici e non già nuovi motivi, in coerenza con il carattere devolutivo pieno dell’appello.

Il Collegio precisa che il principio opera in modo simmetrico: vale quando l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire le ragioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, ma vale in pari misura quando sia la parte privata a ribadire in appello le ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo. Il riferimento è alla giurisprudenza richiamata, tra cui Cass. n. 1200 del 2016, Cass. n. 16163 del 2016, Cass. n. 7639 del 2017, Cass. n. 9937 del 2018 e Cass. n. 11061 del 2018.

In coerenza con le Sezioni Unite n. 27199 del 2017, è necessario che l’impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza gravata e, con essi, delle relative doglianze, sì che alle argomentazioni del giudice siano contrapposte quelle dell’appellante in vista della loro critica. La mera riproposizione delle originarie argomentazioni non è però di per sé inidonea: il dissenso può legittimamente investire la decisione nella sua interezza, sostanziandosi proprio nelle argomentazioni che suffragavano la domanda rimasta disattesa.

Poiché non occorrono particolari forme sacramentali né la redazione di un progetto alternativo di decisione, i motivi d’appello non possono considerarsi assenti o carenti quando l’atto contenga una esplicita motivazione che, interpretata anche alla luce delle conclusioni formulate, non possa dirsi incerta. Nel caso concreto sussistono sia la riproposizione delle ragioni dell’originario ricorso sia l’esposizione di argomentazioni in contrapposizione a quelle del primo giudice. La sentenza è pertanto cassata, con rinvio alla C.G.T.2 della Calabria, sezione di Catanzaro, in diversa composizione, per l’esame dei motivi di appello e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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