Notifica appello tributario via PEC e posta: onere di verifica della CTR (Cass. civ. Sez. V n. 15197 del 30.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica dell’atto di appello nel processo tributario, il giudice di merito che dichiari l’inammissibilità dell’impugnazione sul presupposto della sola notificazione a mezzo posta elettronica certificata, omettendo di considerare che la notificazione è stata effettuata anche a mezzo del servizio postale, incorre in un travisamento del fatto processuale. La questione dell’ammissibilità della notifica a mezzo pec nel periodo anteriore all’entrata in vigore del d.m. n. 163/2013 non esaurisce l’esame, perché la presenza di un ulteriore e valido mezzo di notificazione impone al giudice di verificarne l’effettiva sussistenza e i relativi esiti. La sentenza che pretermettA tale verifica è cassata con rinvio per nuovo esame.

Il Fatto

La vicenda prende avvio da tre ingiunzioni di pagamento, notificate nel giugno 2012, relative ad altrettante cartelle di pagamento per complessivi importi di alcune decine di migliaia di euro. La contribuente proponeva ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Salerno, deducendo di non aver mai ricevuto alcuna richiesta di pagamento né la notifica delle cartelle, e comunque la prescrizione dei crediti di imposta sottostanti.

La CTP accoglieva il ricorso, rilevata la mancata costituzione dell’agente della riscossione e l’assenza di prova della notifica delle cartelle presupposte. L’agente della riscossione proponeva appello, che la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, dichiarava inammissibile, sul presupposto che il difensore avesse notificato il ricorso in via telematica prima dell’entrata in vigore del d.m. n. 163/2013. Da qui il ricorso per cassazione dell’agente della riscossione, articolato in tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via preliminare le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate in controricorso e le ritiene infondate. Quanto alla tardività, rileva che essa è stata dedotta assumendo come termine di riferimento la data di avvio della notificazione della sentenza impugnata per il tramite dell’ufficiale giudiziario, mentre per il destinatario assume rilievo la data di ricevimento del piego. Il ricorso, presentato all’ufficio postale per la notifica postale diretta nel giugno 2016, è pertanto tempestivo.

La Corte esclude altresì il difetto di potere di rappresentanza in capo al procuratore speciale. Il comma 2 dello statuto sociale, nel prevedere che la rappresentanza spetti anche all’amministratore delegato e al direttore generale, non vieta a quest’ultimo di nominare procuratori speciali, limitandosi a facoltizzare espressamente in tal senso il presidente e l’amministratore delegato, purché per atti o categorie di atti determinati. Il Collegio richiama, sul punto, le questioni risolte da Cass. n. 24068 del 2022.

Nel merito, il primo motivo è ritenuto fondato, con assorbimento degli altri due. Il vizio censurato è di natura processuale: la CTR ha totalmente pretermesso che la notifica dell’atto di appello era stata effettuata dall’agente della riscossione, oltreché via pec, anche per posta, con consegna al difensore della contribuente in data 12 novembre 2013. Il giudice di merito ha, dunque, deciso sulla sola notificazione telematica, trascurando un mezzo di notificazione ulteriore e autonomamente rilevante.

La conseguenza è la cassazione con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Campania per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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