Appello tributario specifico anche con le stesse argomentazioni (Cass. civ. Sez. V n. 13437 del 15.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la riproposizione a sostegno dell’appello delle stesse argomentazioni poste a base della domanda disattesa dal giudice di primo grado assolve l’onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza, in ragione del carattere pienamente devolutivo dell’appello. Il ricorso per cassazione non può rimettere in discussione l’apprezzamento di fatto dei giudici di merito, né la valutazione dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi, essendo riservata al giudice del merito la scelta delle risultanze probatorie idonee a dimostrare i fatti. È inammissibile la censura che, sul difetto di prova dell’inerenza e dell’effettività di un costo, risulti priva di collegamento con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Il Fatto

La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento con cui, per l’anno 2013, l’Ufficio rideterminava i tributi dovuti ai fini del reddito e dell’IRAP, avendo rilevato ricavi non dichiarati sulla base delle informazioni trasmesse dai concessionari delle operazioni di gioco.

La CTP accoglieva in parte il ricorso. L’Ufficio appellava; la società proponeva appello incidentale. La CTR accoglieva l’impugnazione principale dell’Amministrazione finanziaria e rigettava l’appello incidentale della contribuente. Avverso tale pronuncia la società ricorreva in cassazione con tre motivi, illustrati da memoria; l’Amministrazione resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello dell’Ufficio, per assoluta incertezza dei motivi di impugnazione. La Corte lo ha ritenuto infondato, richiamando il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 28057 del 2008 e confermato da Cass. Sez. V n. 16682 del 2016: nel processo tributario la specificità dei motivi esige che alla parte volitiva si accompagni una parte argomentativa, ma tale esigenza non impedisce che il dissenso investa l’intera decisione.

Dall’esame dell’atto di appello e della sentenza impugnata, che le aveva esaminate analiticamente dimostrando di averle comprese, la Corte ha desunto che le doglianze erano effettivamente specifiche e quindi ammissibili.

Il secondo motivo lamentava la violazione dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 2727, 2729 e 2697 cod. civ., per avere la CTR ritenuto munite dei requisiti presuntivi le indicazioni poste a base dell’accertamento. La Corte lo ha dichiarato inammissibile: esso non si appuntava sull’erronea valutazione dei requisiti degli indizi, ma intendeva rimettere in discussione la complessiva valutazione del materiale probatorio.

Il ricorrente, in cassazione, non può opporre un diverso apprezzamento di fatto a quello del giudice di merito, essendo sottratta al sindacato di legittimità la scelta delle fonti del convincimento. La CTR aveva osservato che il dato della percentuale di riparto non era noto ai concessionari e che spettava alla società provare la diversa modalità applicata, mediante i singoli contratti e un elenco completo degli esercenti; la contribuente si era limitata a dichiarazioni sostitutive generiche. In questa sede la ricorrente non ha richiamato il contenuto delle pattuizioni contrattuali con i gestori, essenziali per scrutare il thema probandum.

Il terzo motivo censurava il diniego di deducibilità dei costi relativi alle operazioni con un fornitore, per violazione dell’art. 109, comma 5, TUIR e dell’art. 53 Cost. La Corte lo ha ritenuto inammissibile per contraddittorietà della ricostruzione e per difetto di collegamento con la ratio decidendi: la CTR aveva escluso la deducibilità per il difetto di prova dell’inerenza e dell’effettività del costo, non per la sua antieconomicità. Il ricorso è stato conclusivamente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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