Nullo per difetto di motivazione l’avviso Tosap privo di aliquota e base imponibile (Cass. civ. Sez. 5 n. 8105 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di Tosap, l’avviso di accertamento deve essere motivato, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 212/2000 e dell’art. 1, comma 162, della legge n. 296/2006, indicando in modo specifico gli elementi costitutivi della pretesa, ivi inclusi l’aliquota applicata e la misura dell’area occupata. La motivazione per relationem è ammessa solo se l’atto richiamato è allegato o il suo contenuto essenziale è riprodotto, non potendo la lacuna essere colmata in sede processuale attraverso documenti prodotti dall’ente, poiché ciò integrerebbe una motivazione postuma non consentita. L’atto che non rispetti tali requisiti è nullo per difetto di motivazione, a prescindere dalla fondatezza sostanziale della pretesa tributaria.
Il Fatto
Il Comune di Bisaccia notificava alla società contribuente un avviso di accertamento per l’anno 2012, con cui richiedeva il pagamento della Tosap per l’attraversamento di terreni e tratturi comunali da parte di un cavidotto interrato di collegamento alla rete elettrica nazionale. La Commissione tributaria provinciale riduceva la pretesa, ma la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello della società, ritenendo l’avviso adeguatamente motivato sulla base di atti ad esso esterni, quali una nota proveniente dalla stessa contribuente e i decreti regionali di autorizzazione.
La società ricorreva per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione delle norme sulla motivazione degli atti impositivi, per non aver l’avviso indicato l’aliquota applicata e la misura dell’area interrata occupata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, incentrato sul deficit motivazionale dell’avviso di accertamento. Richiamati i principi di cui all’art. 7 della legge n. 212/2000 e all’art. 1, comma 162, della legge n. 296/2006, la Suprema Corte ha ribadito che la motivazione dell’atto impositivo attiene alla sostanza e non alla forma, costituendo un elemento essenziale che definisce il thema decidendum e garantisce il diritto di difesa del contribuente.
Nel caso di specie, l’avviso impugnato indicava il titolo della pretesa, l’anno d’imposta e la somma dovuta, ma non conteneva alcuna indicazione della tariffa applicata né della misura dell’area interrata. La Corte ha valorizzato il precedente di Cass. n. 4948/2025, che ha ritenuto adeguatamente motivato un avviso Tosap proprio perché recante superficie imponibile e tariffa applicata, concludendo che, in mancanza di tali elementi, il contribuente è costretto a proporre un ricorso “al buio”.
La Corte ha inoltre stigmatizzato il comportamento del giudice di merito, che aveva ritenuto sufficiente la motivazione facendo ricorso ad atti esterni all’avviso: una nota della società non richiamata nell’atto, e decreti autorizzativi privi di ogni riferimento alla quantificazione. Tale operazione integra una motivazione postuma, realizzata in corso di giudizio tramite la produzione documentale dell’ente, espressamente vietata dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 11284/2022).
L’atto impositivo è stato quindi dichiarato nullo per difetto di motivazione, con assorbimento di ogni altra censura e decisione nel merito ai sensi dell’art. 383 c.p.c. La società contribuente ha così ottenuto l’annullamento dell’avviso impugnato, con condanna del Comune alla refusione delle spese di lite per tutti i gradi di giudizio.
Nota della Redazione
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