Approvazione del progetto esecutivo e notifica ex art. 17 D.P.R. 327/2001 (TAR Lazio n. 8570 del 08.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’approvazione del progetto definitivo di un’opera pubblica non richiede una comunicazione personale all’espropriando ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 327/2001 quale requisito di legittimità: l’omissione rileva esclusivamente impedendo la decorrenza del termine di impugnazione, ma non invalida l’atto né i successivi provvedimenti della procedura espropriativa. Il privato non ha diritto di partecipare alla conferenza di servizi indetta per l’approvazione del progetto esecutivo, salvo che sia qualificato come soggetto proponente; la sede per far valere le proprie ragioni è il procedimento ablatorio, con la presentazione di osservazioni ai sensi dell’art. 10, lett. b), legge n. 241/1990. L’occupazione di urgenza ex art. 22-bis, comma 2, lett. b), D.P.R. n. 327/2001 è legittimata presuntivamente dal numero di ditte destinatarie superiore a cinquanta, senza necessità di specifica motivazione sull’indifferibilità. Il verbale di validazione del RUP, atto interno alla fase esecutiva dell’appalto, non lede le situazioni giuridiche dell’espropriando che difetta di interesse alla sua impugnazione.

Il Fatto

Un proprietario di un immobile nel Comune di Morlupo impugnava gli atti del procedimento di approvazione del progetto di ammodernamento della linea ferroviaria Roma-Viterbo, tra cui la determinazione di ASTRAL di chiusura della conferenza di servizi e il decreto di occupazione d’urgenza. Il ricorrente, che aveva appreso dell’approvazione solo in sede di esecuzione dell’occupazione, lamentava la mancata comunicazione individuale e l’assenza di coinvolgimento nella conferenza di servizi. Con motivi aggiunti, impugnava anche il verbale di validazione della progettazione da parte del RUP.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il primo motivo, relativo alla mancata comunicazione dell’avvio della conferenza di servizi, osservando che la partecipazione del privato è prevista solo per i procedimenti a istanza di parte e per il soggetto proponente, non per i meri destinatari del provvedimento espropriativo. La fase procedimentale in cui l’interessato può far valere le proprie ragioni è quella dell’espropriazione, mediante osservazioni a norma dell’art. 10, lett. b), legge n. 241/1990, facoltà non esercitata dal ricorrente nonostante l’avviso pubblicato.

Quanto alla scelta progettuale, il Tribunale ha ritenuto le censure del ricorrente generiche e non idonee a superare la discrezionalità tecnica esercitata dalla stazione appaltante. Riguardo alla mancata comunicazione ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 327/2001, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l’omissione non costituisce requisito di legittimità dell’approvazione, ma incide solo sulla decorrenza del termine di impugnazione. Il Collegio ha precisato che l’efficacia del vincolo preordinato all’esproprio non richiede un’approvazione espressa, essendo sufficiente l’assenza di dissenso dell’autorità tutoria nel termine di novanta giorni.

Il Tribunale ha poi richiamato la distinzione tra progetto definitivo e progetto esecutivo: il primo conforma l’assetto del territorio e reca la dichiarazione di pubblica utilità; il secondo è fase accessoria che non può introdurre modifiche sostanziali. Nel caso di specie, le variazioni apportate erano minimali e le prescrizioni non essenziali sono state legittimamente attuate in fase esecutiva. Il decreto di occupazione d’urgenza è stato ritenuto legittimo in quanto emesso ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2, lett. b), D.P.R. n. 327/2001, con urgenza presunta dal numero di ditte superiore a cinquanta.

Sui motivi aggiunti, il TAR ha dichiarato inammissibile l’impugnazione del verbale di validazione del RUP per difetto di interesse, trattandosi di atto afferente alla fase esecutiva del rapporto negoziale tra stazione appaltante e aggiudicatario. Nel merito, ha comunque escluso la violazione dell’art. 42 D.Lgs. n. 36/2023, risultando in atti una duplice validazione: la prima ante aggiudicazione, la seconda successiva alla verifica della progettazione esecutiva. I rilievi del verificatore riguardavano profili marginali come prescrizioni della Soprintendenza su aspetti cromatici e verde pubblico, ininfluenti rispetto alla staticità dell’opera.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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