Giudizio di ottemperanza contro il silenzio della PA su sentenza passata in giudicato (TAR Lazio n. 13654 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Il processo di ottemperanza che abbia ad oggetto pronunce del giudice civile in funzione di giudice del lavoro ha natura meramente esecutiva, limitata all’accertamento dell’esistenza di un comportamento omissivo ovvero elusivo della sentenza, senza possibilità di integrazione o di accertamenti di merito tipici del giudizio di cognizione. A fronte dell’allegazione dell’inadempimento da parte del ricorrente, grava sull’Amministrazione l’onere di fornire chiarimenti o indicazioni circa la corretta esecuzione del titolo esecutivo; in mancanza, la pretesa va accolta.
Il Fatto
La parte ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1557/2024, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto. L’Amministrazione, pur essendo costituita in giudizio, non aveva però provveduto a dare esecuzione a quanto statuito dal giudice civile, né aveva fornito elementi per giustificare l’inerzia.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente ricostruito il perimetro del giudizio di ottemperanza, richiamando l’art. 112, comma 2, c.p.a. e chiarendo che, quando il titolo esecutivo promana dal giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il processo ha carattere meramente esecutivo. Il giudice amministrativo è quindi chiamato solo a verificare se l’Amministrazione abbia tenuto un comportamento omissivo o elusivo rispetto al giudicato, senza poter sconfinare in accertamenti di merito riservati al giudice della cognizione.
Nel caso di specie, la ricorrente aveva allegato l’inadempimento dell’Amministrazione, la quale, pur essendosi costituita, non aveva fornito alcun chiarimento o indicazione circa la corretta esecuzione della sentenza. Il Collegio ha quindi applicato il principio, consolidato nella giurisprudenza del TAR Lazio, secondo cui, in tema di onere della prova tra debitore e creditore, spetta all’Amministrazione dimostrare di aver correttamente adempiuto; in mancanza, la pretesa del ricorrente deve essere accolta.
Alla luce di ciò, il TAR ha condannato il Ministero resistente a dare esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di perdurante inadempienza, ha nominato fin d’ora un commissario ad acta, nella persona del Direttore generale competente, che, con facoltà di delega e senza compenso, dovrà provvedere entro i successivi 90 giorni, sostituendosi all’Amministrazione o superando l’eventuale dissenso.
Il Collegio ha invece escluso la sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, pur precisando che vi si potrà provvedere in un successivo giudizio, su richiesta della parte ricorrente, in caso di persistente inottemperanza oltre i termini assegnati. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in misura pari a euro 400,00, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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