Nomina fiduciaria del Provveditore regionale: sindacato limitato alla credibilità logica (TAR Lazio n. 8559 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’incarico di Provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria, ai sensi dell’art. 10, comma 7, del d.lgs. n. 63/2006, è conferito dal Ministro della Giustizia su proposta non vincolante del Capo del D.A.P. e ha una forte connotazione fiduciaria. Quando la nomina non implica un avanzamento di carriera, non si applica il regime della selezione comparativa previsto dalla legge n. 154/2005 e dal d.lgs. n. 63/2006. In tali casi, trattandosi di scelta amministrativa tra soluzioni tutte legittime, il sindacato del giudice amministrativo si arresta al criterio della credibilità logica della motivazione. L’essere il Provveditore uscente rispetto alla Regione interessata può essere valutato sia come elemento di continuità sia come elemento di ricambio, essendo entrambe le opzioni legittime.
Il Fatto
La ricorrente, già Provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria per la Campania, ha impugnato il provvedimento del 6 agosto 2025 con cui il Ministro della Giustizia ha conferito l’incarico per la medesima Regione al controinteressato, nonché il successivo decreto ministeriale del 2 ottobre 2025 che le ha conferito d’ufficio l’incarico di Provveditore regionale per la Calabria.
La ricorrente ha dedotto la violazione del criterio del “merito comparativo” e il difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che l’amministrazione non avrebbe dato contezza della valutazione comparativa svolta rispetto al controinteressato, nonostante ella fosse la Provveditrice in carica riconfermabile del posto bandito.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso in quanto manifestamente infondato, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., rilevando che la nomina a Provveditore regionale è conferita dal Ministro della Giustizia su proposta del Capo del D.A.P., proposta non vincolante, sicché trattasi di nomina mediante conferimento con una forte connotazione fiduciaria.
La Corte ha osservato che entrambi i candidati valutati ricoprivano già il ruolo di Provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria, sicché la scelta non implicava alcun avanzamento di carriera per nessuno dei due. Di conseguenza, non si applicava il regime giuridico richiamato dalla ricorrente, il cui presupposto è proprio l’avanzamento di carriera.
Il Collegio ha precisato che, trattandosi di scelta amministrativa tra più soluzioni possibili e tutte legittime, il sindacato del giudice amministrativo si arresta al criterio della credibilità logica. L’essere il Provveditore uscente rispetto alla Regione interessata può essere valutato sia come elemento per dare continuità sia come elemento per non dare continuità, offrendo la possibilità formativa ad altri dirigenti di pari qualifica.
La sentenza è stata adottata in forma semplificata, con motivazione sintetica consistente nel riferimento al punto di diritto ritenuto risolutivo. Le spese di lite sono state compensate attese le concrete modalità di svolgimento della vicenda.
Nota della Redazione
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