Arbitrato internazionale e difetto di giurisdizione del giudice italiano (Cass. civ. Sez. Un. n. 18394 del 06.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una clausola compromissoria che devolve la controversia ad arbitrato estero o internazionale, l’eccezione di compromesso integra una questione di giurisdizione, attesa la natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario riconosciuta all’arbitrato rituale. È pertanto ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione di cui all’art. 41 cod. proc. civ., salvo che il convenuto abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. All’arbitrato internazionale, che può avere natura esclusivamente rituale, si applicano gli artt. 817 e 819-ter cod. proc. civ.: ogni decisione sull’invalidità o inefficacia della clausola compromissoria, una volta instaurato il procedimento arbitrale, spetta unicamente agli arbitri e non può essere rimessa al giudice nazionale.

Il Fatto

La società attrice ha citato la convenuta, società di diritto estero, davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per ottenere la risoluzione, ovvero l’annullamento, di un accordo di distribuzione e la condanna al risarcimento dei danni da inadempimento, per condotta lesiva del diritto alla salute e contraria a buona fede; in via subordinata ha dedotto l’abuso di dipendenza economica.

La convenuta ha eccepito il difetto di giurisdizione del tribunale, invocando la clausola contrattuale che devolve ogni controversia all’arbitrato della Camera di Commercio Internazionale con sede in Ginevra, arbitrato dalla stessa già instaurato. Ha quindi proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite. L’attrice ha resistito con controricorso, contestando l’ammissibilità del regolamento.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite hanno anzitutto respinto le eccezioni di inammissibilità. Il ricorso espone in modo sufficiente i fatti e la decisione sul regolamento non presuppone l’accertamento della situazione di fatto da parte del giudice di merito: l’apprezzamento sulla giurisdizione si esercita in riferimento agli elementi dedotti dalle parti, anche se non ancora accertati.

Nel merito, la Corte ha ricostruito i rapporti tra giudice italiano e arbitrato estero o internazionale. Dopo la sentenza n. 223 del 2013 della Corte costituzionale, tali rapporti implicano una questione di giurisdizione. L’identificazione dell’arbitrato come internazionale resta ancorata alla definizione della Convenzione di Ginevra del 21 aprile 1961, recepita con l. 10 maggio 1970, n. 418, applicabile anche dopo la sostituzione delle previsioni sul codice di rito operata dal d.lgs. n. 40 del 2006.

Ne deriva che, davanti a una clausola di arbitrato estero o internazionale, l’eccezione di compromesso è sempre compresa tra quelle di rito e dà luogo a una questione di giurisdizione, con conseguente ammissibilità del regolamento preventivo, salvo accettazione espressa o tacita della giurisdizione italiana. La convenuta aveva puntualmente eccepito il difetto di giurisdizione, sicché il ricorso è ammissibile.

La Corte ha poi escluso che assumano rilievo l’invalidità o l’inefficacia della clausola e ogni altra questione impeditiva del merito. All’arbitrato internazionale, esclusivamente rituale, si applicano gli artt. 817 e 819-ter cod. proc. civ.: lo scrutinio compete unicamente agli arbitri e la relativa decisione può essere contestata solo con i rimedi previsti per il riconoscimento dei lodi stranieri.

Quanto all’ambito della clausola, la Corte ha verificato il tenore delle domande, tutte fondate sulla responsabilità contrattuale della convenuta in relazione agli obblighi assunti con l’accordo di distribuzione. È stata respinta la tesi di un oggetto extracontrattuale estraneo alla clausola e la prospettazione di autonome questioni su diritti indisponibili: le pretese, di ordine patrimoniale, derivano tutte dall’accordo stipulato. Le Sezioni Unite hanno quindi dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, compensando integralmente le spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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