L’archiviazione non preclude la valutazione autonoma della posizione dei concorrenti (Cass. pen. Sez. 2 n. 13394 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di archiviazione non assume natura decisoria sul merito dell’accusa, ma si limita a esprimere una valutazione prognostica circa l’inidoneità degli elementi acquisiti a sostenere l’accusa in giudizio; esso, pertanto, non produce effetti preclusivi né vincolanti in altri procedimenti, con la conseguenza che il giudice del merito può legittimamente valutare in via autonoma la posizione dei concorrenti anche quando gli autori materiali del reato abbiano beneficiato dell’archiviazione. La valutazione della credibilità della persona offesa costituisce questione di fatto che non può essere rivalutata in sede di legittimità salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni. I motivi di impugnazione sono inammissibili per difetto di specificità quando non risultino esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; l’inammissibilità dei motivi originari si estende ai motivi aggiunti.
Il Fatto
La Corte di Appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Salerno, aveva condannato due imputati alla pena di anni 5, mesi 2 e giorni 25 di reclusione, previa declaratoria di prescrizione di alcune condotte. Gli imputati, ritenuti mandanti di una serie di reati, proponevano ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, che gli autori materiali delle condotte avevano beneficiato di un provvedimento di archiviazione e che il medesimo compendio probatorio, in particolare alcune intercettazioni ambientali, aveva costituito la base sia per l’archiviazione delle posizioni degli esecutori sia per la loro condanna.
Con il secondo motivo di ricorso veniva contestata l’attendibilità delle persone offese, mentre con il terzo motivo si eccepiva la mancata esclusione della recidiva. La difesa aveva, inoltre, depositato conclusioni scritte con le quali aveva insistito nei motivi e, in subordine, aveva chiesto dichiararsi prescritti i reati.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, reputando manifestamente infondato il primo motivo. I giudici di legittimità hanno evidenziato che il decreto di archiviazione adottato nei confronti degli autori materiali era privo di qualsiasi riferimento alle intercettazioni richiamate dalla difesa, circostanza che escludeva, sul piano logico, che tali elementi fossero stati posti a fondamento del provvedimento. La Corte ha ribadito che l’archiviazione costituisce un provvedimento adottato allo stato degli atti, privo di efficacia di giudicato e inidoneo a contenere una pronuncia di merito liberatoria avente effetti vincolanti nei confronti di soggetti diversi, richiamando il principio secondo cui l’archiviazione non produce effetti preclusivi né vincolanti in altri procedimenti.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che lo stesso era articolato esclusivamente in fatto, risultando estranei ai poteri del giudice di legittimità la rilettura degli elementi probatori o l’adozione di nuovi parametri di valutazione dei fatti. La valutazione della credibilità della persona offesa, essendo questione di fatto con propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice, non può essere rivalutata in Cassazione salvo manifeste contraddizioni, ipotesi non ravvisabile nel caso di specie. La Corte ha inoltre precisato che la valutazione dei contenuti delle conversazioni captate è apprezzamento di merito, la cui critica è ammessa in sede di legittimità solo in presenza di una illogicità manifesta o di una decisiva discordanza tra prova raccolta e prova valutata.
Il terzo motivo è stato ugualmente reputato manifestamente infondato, avendo i giudici di appello correttamente rilevato l’inammissibilità del gravame per difetto di specificità, non avendo la difesa indicato in modo specifico le ragioni a fondamento della richiesta di esclusione della recidiva. La Corte ha richiamato il principio, di cui alle Sezioni Unite, secondo cui i motivi di impugnazione devono enunciare in modo chiaro e preciso gli elementi fondanti le censure.
La Corte ha infine evidenziato che l’inammissibilità dei motivi originari si estende al motivo aggiunto concernente la sopravvenuta prescrizione dei reati, atteso che il vizio radicale che inficia i motivi originari si trasmette ai motivi nuovi per l’imprescindibile vincolo di connessione. All’inammissibilità dei ricorsi è conseguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, di una somma in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili.
Nota della Redazione
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