La restituzione atti per difformità non è atto abnorme (Cass. pen. Sez. 6 n. 1149 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non è abnorme l’ordinanza con cui il giudice del dibattimento dispone, ai sensi dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen., la restituzione degli atti al pubblico ministero per diversità del fatto, trattandosi di provvedimento che costituisce espressione di un potere riconosciuto dalla legge, ancorché esercitato erroneamente. L’abnormità, avente carattere eccezionale e derogatorio rispetto al principio di tassatività delle impugnazioni, ricorre solo in caso di carenza di potere in astratto o di deviazione funzionale che determini una stasi processuale non altrimenti superabile se non mediante il compimento di un atto nullo. La circostanza che il giudice abbia indicato una norma incriminatrice entrata in vigore successivamente alla commissione dei fatti non rende abnorme il provvedimento, poiché il pubblico ministero rimane dominus della formulazione dell’imputazione e non è obbligato a compiere alcun atto nullo.
Il Fatto
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini impugnava come abnorme l’ordinanza con cui il Tribunale, all’udienza del 12 marzo 2025, aveva disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen.. Il procedimento riguardava un portalettere di Poste Italiane s.p.a., imputato del delitto di peculato per essersi appropriato di circa 229 missive che avrebbe dovuto recapitare e che invece avrebbe conservato presso la propria abitazione.
Il Tribunale aveva ritenuto che, non avendo le missive un apprezzabile valore patrimoniale, le condotte contestate sarebbero state al più riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 314-bis cod. pen., evidenziando altresì ulteriori ipotesi di reato non contestate, quali la truffa ai danni dell’ente pubblico e il falso in atto pubblico. Il ricorrente sosteneva l’abnormità del provvedimento poiché il Tribunale avrebbe richiesto al pubblico ministero di esercitare l’azione penale per un delitto entrato in vigore dopo la commissione dei fatti, determinando una stasi del procedimento.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, richiamando la giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite in materia di abnormità dell’atto processuale. Il provvedimento è abnorme soltanto quando sia adottato in carenza di potere in astratto o quando costituisca una deviazione funzionale rispetto allo scopo previsto dal modello legale, determinando una stasi processuale che possa essere superata solo mediante il compimento di un atto nullo da parte del pubblico ministero.
Nel caso di specie, il Tribunale ha fatto esercizio di un potere che la legge gli riconosce e il provvedimento non costituisce una deviazione dal modello. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, avverso l’ordinanza di restituzione degli atti per diversità del fatto, non è previsto alcun mezzo di impugnazione, né essa può qualificarsi abnorme, anche quando sia disposta erroneamente, atteso che non configura un provvedimento avulso dal sistema processuale. La circostanza che il giudice abbia richiamato l’art. 314-bis cod. pen., introdotto dall’art. 9, comma 1, d.l. n. 92/2024, convertito dalla legge n. 112/2024, non rende abnorme il provvedimento, neppure in ragione della successione nel tempo delle norme penali.
La Corte ha ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale relativo alla nuova fattispecie di indebita destinazione di denaro o cose mobili, osservando come essa costituisca una sorta di “gemmazione per distacco” dall’abrogato reato di abuso d’ufficio, destinata a perpetuare l’incriminazione di una classe di condotte distrattive già riconducibili all’art. 323 cod. pen., preservandole dall’effetto abolitivo. Ha precisato che il nuovo art. 314-bis cod. pen., mediante la clausola di riserva, opera in posizione sussidiaria rispetto al peculato, trovando applicazione solo per i fatti di distrazione meno gravi non riconducibili al paradigma delle distrazioni appropriate.
Quanto alla pretesa stasi processuale, la Corte ha osservato che il pubblico ministero non è obbligato a compiere alcun atto nullo, ma è chiamato solo a valutare se e in che misura le condotte ritenute dal Tribunale non riconducibili al peculato assumano rilevanza penale. Anche dopo l’ordinanza di restituzione degli atti, il pubblico ministero rimane il dominus della formulazione dell’imputazione, non potendosi desumere dall’art. 521, comma 2, cod. proc. pen. un meccanismo impositivo che gli imponga di modificare la contestazione.
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Nota della Redazione
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