Ne bis in idem e giudicato esecutivo nel ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 22713 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente che, in sede esecutiva, riproponga la questione di ne bis in idem già introdotta e valutata nel giudizio di cognizione propone censure non consentite in cassazione, poiché l’incidente di esecuzione non può essere piegato a ottenere una rinnovata verifica di profili già esaminati nel merito e coperti dal giudicato. L’art. 649 cod. proc. pen. richiede l’identità del fatto storico: essa non sussiste quando il procedimento estero ha avuto ad oggetto condotte di movimentazione e reimpiego di somme ritenute provenienti dal traffico di stupefacenti, rispetto alla partecipazione al sodalizio e alle operazioni di traffico della sostanza. Non rilevano la coincidenza delle persone né l’identità della matrice economica del denaro, poiché l’attività di reimpiego del profitto costituisce un segmento distinto dalla sua produzione.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore di fiducia abilitato, avverso l’ordinanza con cui il GIP del Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza volta a ottenere la declaratoria di inefficacia del titolo esecutivo. Il titolo si era formato in forza della sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria del 28/1/2015, divenuta irrevocabile il 26/11/2015.
A fondamento della richiesta il ricorrente aveva dedotto la violazione del principio del ne bis in idem in relazione a un precedente giudizio celebrato dall’autorità giudiziaria belga. Il giudice dell’esecuzione ha respinto l’istanza, ravvisando una preclusione derivante dal giudicato e, in ogni caso, l’insussistenza del requisito dell’identità del fatto storico.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo della preclusione. Il giudice dell’esecuzione aveva rilevato che la questione di ne bis in idem era stata riproposta in executivis con gli stessi termini già introdotti e valutati nel giudizio di cognizione, conclusosi con la pronuncia passata in giudicato. Ne deriva la violazione del principio secondo cui l’incidente di esecuzione non può essere utilizzato per ottenere una rinnovata verifica di profili già esaminati nel merito.
Nel merito il giudice dell’esecuzione ha escluso la sussistenza del requisito dell’identità del fatto storico richiesto dall’art. 649 cod. proc. pen.. Dal casellario giudiziale e dagli atti emerge che la sentenza irrevocabile della Corte d’appello di Reggio Calabria ha riguardato la responsabilità del ricorrente per la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ex art. 74 t.u.stup. e per condotte di trasporto di stupefacenti, inserite in un programma criminoso compreso tra il maggio 2001 e l’ottobre 2002. Il procedimento definito dall’autorità giudiziaria belga ha invece avuto ad oggetto la movimentazione e il riciclaggio di somme di denaro ritenute provenienti da quelle attività delinquenziali.
Le condotte di riciclaggio si collocano, secondo il giudice di merito, in una fase cronologicamente successiva e presentano una autonoma fisionomia naturalistica rispetto alla partecipazione al sodalizio e alle operazioni di traffico della sostanza. Non assumono rilievo la coincidenza delle persone né l’identità della matrice economica del denaro, poiché l’attività di reimpiego del profitto del reato costituisce un segmento distinto dalla sua produzione.
La Corte richiama il precedente specifico (Cass., Sez. 6, n. 6252 del 25/11/2015), con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la medesima sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria del 28/1/2015. In quella sede si era già escluso il ne bis in idem, rilevando che il ricorrente era stato giudicato in Belgio per riciclaggio di danaro pur proveniente dal traffico di stupefacente, fatto del tutto diverso rispetto a quelli per cui era stato giudicato e condannato in Italia.
Il ricorso è pertanto inammissibile, in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e comunque non consentite in questa sede. Ne consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e, ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000), al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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