Continuazione in executivis (art. 671 c.p.p.): il medesimo disegno criminoso esige un programma anticipato, non uno stile di vita incline al reato (Cass. pen. 25069/2026)
Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, sentenza n. 25069/2026 (n. sez. 2887/2026), depositata il 3 luglio 2026, R.G.N. 13910/2026 — camera di consiglio del 26 giugno 2026, motivazione semplificata, Presidente Giuseppe De Marzo, Relatore Aldo Natalini.
Il principio di diritto
L’unicita di disegno, egualmente necessaria per il riconoscimento della continuazione in fase di cognizione e in fase esecutiva, postula un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto e non si identifica con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato; un mero programma di reperire denaro in modo illecito e un proposito troppo scarno per configurare il “medesimo disegno criminoso” di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen., che richiede che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali.
Il fatto
La Corte d’appello di Palermo, quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra i reati oggetto di otto sentenze di condanna — furti commessi tra il 2016 e il 2017 con modalità, tempi, luoghi e concorrenti diversi. Riteneva che l’omogeneita delle violazioni e la contiguita temporale non bastassero, non essendo individuabile il momento di insorgenza di un unico proposito delittuoso, e ravvisava una generale propensione alla devianza piuttosto che un disegno unitario. Il condannato ricorreva per cassazione con tre motivi.
La motivazione
Il ricorso e inammissibile. L’unicita di disegno postula un programma previamente ideato e voluto, con i reati successivi già programmati almeno nelle loro linee essenziali al momento del primo; non si identifica con un genere di vita incline al reato ne con la generica spinta economica a delinquere, che semmai rilevano ai fini della recidiva, dell’abitualità e della professionalità nel reato. Grava sul condannato l’onere di allegare elementi sintomatici della programmazione unitaria, per evitare che la continuazione si traduca in un automatico beneficio premiale della mera reiterazione. Il giudice dell’esecuzione aveva motivato in modo logico e non contraddittorio, valorizzando distanza cronologica, eterogeneita di concorrenti, di modalità operative e di beni sottratti; le censure si risolvevano in una inammissibile richiesta di rilettura dei fatti, e la doglianza sul mancato coordinamento con precedenti provvedimenti era generica.
Esito: dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende; disposto l’oscuramento dei dati identificativi.
Implicazioni pratiche
Per ottenere la continuazione — anche in fase esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. — non bastano la somiglianza dei reati, la loro vicinanza nel tempo o la comune finalità di guadagno: occorre dimostrare un disegno criminoso unitario, cioè un programma già definito nelle linee essenziali fin dal primo reato. L’onere di allegare gli indici sintomatici grava sul condannato. Una reiterazione che esprime uno “stile di vita” delinquenziale non e continuazione, ma ricade semmai nella recidiva e nell’abitualità. In cassazione non e ammessa una rilettura alternativa dei fatti già valutati dal giudice dell’esecuzione con motivazione logica.
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