Area agricola usata come pertinenza industriale: ordine di rimozione legittimo (TAR Lombardia n. 777 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In zona agricola l’utilizzazione di un’area come pertinenza stabile di un’attività produttiva non agricola integra un uso del territorio difforme dalla destinazione urbanistica e legittima l’ordine di rimozione dei materiali e delle attrezzature ivi depositati. La temporaneità delle singole partite di merce in transito non esclude il carattere permanente dell’esigenza organizzativa di spazi esterni al ciclo produttivo. Un uso non agricolo temporaneo è ammissibile solo previa autorizzazione dell’amministrazione, nell’ambito di un accordo che bilanci utilità private e pubbliche almeno equivalenti. I provvedimenti repressivi di abusi edilizi non richiedono la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di atti vincolati.
Il Fatto
Una società conduce in locazione, per un’attività produttiva di verniciature industriali, un compendio immobiliare nel Comune di Verdello, costituito da edifici industriali e da un’area pertinenziale ricadente in ambito ad indirizzo agricolo E-1 del PGT.
Con ordinanza n. 1 del 19 febbraio 2024, il Comune ingiungeva alla proprietaria la rimozione di una recinzione priva di titolo e il ripristino dello stato dei luoghi, ordinando altresì di rimuovere materiali e attrezzature depositati nell’area pertinenziale perché non congrui alla destinazione urbanistica. L’ordinanza era notificata anche alla conduttrice. La ricorrente impugnava il provvedimento con cinque motivi. In pendenza di giudizio il Comune annullava parzialmente l’ordinanza in autotutela, riconoscendo l’esistenza di un permesso di costruire del 2007 relativo alla recinzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato improcedibile la parte del ricorso relativa alla recinzione, per sopravvenuta carenza di interesse: l’annullamento richiesto al giudice è stato concesso dall’amministrazione con l’annullamento parziale in autotutela, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.
Nel merito, il giudice ha respinto le censure sull’uso della superficie recintata. Il problema non è la pericolosità dei materiali né la loro natura, ma l’impropria utilizzazione di un’area agricola come pertinenza di un’attività produttiva. Richiama l’art. 59, comma 1, della L.R. Lombardia 12/2005, che nelle aree agricole ammette esclusivamente le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo, e le previsioni delle NTA del PGT. La destinazione di fatto a pertinenza dello stabilimento non produce alcun effetto di variante urbanistica.
Quanto all’uso non agricolo temporaneo, il Tribunale non lo esclude in assoluto, ma lo subordina a un’autorizzazione nell’ambito di un accordo con il Comune. Nel caso concreto manca una convenzione: la temporaneità riguarda le singole partite di materiale in transito, mentre l’esigenza di uno spazio esterno è elemento stabile e permanente dell’organizzazione aziendale, con definitiva trasformazione dell’area agricola.
Il Collegio ha poi giudicato esaustiva la motivazione fondata sulla destinazione agricola, nota alla ricorrente. Nessuna aspettativa qualificata può discendere dalla presenza di una recinzione autorizzata, se l’amministrazione non è stata messa in grado di comprendere le finalità implicite nella separazione della superficie. L’ampliamento dello stabilimento va perseguito chiedendo una variante urbanistica puntuale.
Infine, è stato respinto il motivo sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento: per i provvedimenti repressivi di abusi edilizi, atti vincolati, non è richiesta la preventiva comunicazione, non potendo la partecipazione del privato influenzare l’esito della decisione. Il ricorso è quindi in parte improcedibile e nel resto infondato, con spese compensate.
Nota della Redazione
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