Esecuzione del giudicato e pagamento in conto sospeso Carta Docente (TAR Lombardia n. 779 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore della pubblica amministrazione ha diritto alla completa esecuzione del giudicato anche quando l’amministrazione deduca la carenza di disponibilità finanziarie sui pertinenti capitoli di bilancio. Le norme di bilancio operano infatti come vincoli di efficacia meramente interna e non possono ostacolare la soddisfazione del credito. L’amministrazione è tenuta a disporre il pagamento mediante l’istituto del pagamento in conto sospeso, disciplinato dall’art. 14, comma 2, l. n. 669 del 1996. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va commisurata agli interessi legali, con funzione prevalentemente sollecitatoria.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Cremona, Sez. Lavoro, una sentenza che gli riconosceva il diritto all’attribuzione della Carta Elettronica del Docente per l’anno scolastico 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ai conseguenti adempimenti. La sentenza è stata notificata e non è seguita alcuna condotta adempitiva dell’amministrazione.
Decorso inutilmente il termine, il docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l’applicazione della penalità di mora e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto meramente formale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza delle condizioni dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice ordinario. È risultato ampiamente decorso il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, prima del quale il creditore non può procedere a esecuzione forzata.
Il TAR ha richiamato la riforma del processo civile di cui al d.lgs. n. 149/2022, che ha eliminato l’obbligo di apporre la formula esecutiva sulla sentenza, prescrivendo il semplice rilascio in copia conforme. Sono pertanto integrate le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Non essendo contestato l’inadempimento, il ricorso è stato accolto e il Ministero è stato condannato a dare completa esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione. In caso di persistente inadempimento, è stato nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a dirigenti competenti al pagamento.
Sul punto centrale, il Collegio ha ribadito che l’esecuzione deve avvenire, anche in caso di non capienza dei capitoli di bilancio, mediante l’istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, l. n. 669 del 1996. La giurisprudenza amministrativa citata — TAR Lecce n. 808 del 2019, TAR Roma n. 3062 del 2015, TAR Pescara n. 489 del 2022 — ha chiarito che le norme di bilancio costituiscono vincoli interni e che le difficoltà contabili non possono ostacolare la soddisfazione del creditore.
Quanto alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il TAR l’ha ritenuta giustificata dal ritardo maturato, ma con finalità prevalentemente sollecitatoria. La penalità è stata commisurata agli interessi legali sull’importo dovuto, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza. Il commissario dovrà calcolarla d’ufficio e pagarla insieme al debito principale.
Nota della Redazione
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