Affidamento in house e criteri ambientali minimi obbligatori con sindacato sulla convenienza (TAR Lombardia n. 785 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di inserire i criteri ambientali minimi nella documentazione progettuale e di affidamento non è circoscritto alle procedure di evidenza pubblica, ma costituisce espressione di un principio generale che informa qualsiasi modalità di affidamento di un servizio pubblico, compreso l’affidamento in house. La tutela dell’ambiente, alla luce degli artt. 9 e 41 della Costituzione e dell’art. 57 d.lgs. n. 36/2023, non può essere elusa in ragione della scelta di una modalità organizzativa diversa dal ricorso al mercato. Nella scelta del modello di gestione, l’amministrazione deve svolgere una motivata valutazione della convenienza economica della prestazione, che è viziata quando compara l’offerta della società in house con il costo preteso dal gestore uscente e non con il costo storico effettivamente sostenuto.
Il Fatto
Una società operante nel settore dei servizi di igiene ambientale ha impugnato la deliberazione con cui un Comune ha disposto l’affidamento in house providing della gestione del servizio integrato di igiene ambientale per dieci anni, unitamente agli atti presupposti, tra cui la relazione tecnica ex artt. 14 e 17 d.lgs. n. 201/2022, il contratto di servizio e l’offerta della società in house.
Il Comune e la società controinteressata si sono costituiti, eccependo l’inammissibilità di plurimi motivi e insistendo per il rigetto. Il ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare. Nelle more è stato stipulato il contratto di servizio e il servizio è iniziato. La causa è passata in decisione all’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il motivo relativo ai criteri ambientali minimi. Il ricorrente assumeva che la documentazione non contenesse alcun effettivo riferimento ai CAM, obbligatori in ogni modalità di affidamento. Il Collegio ritiene superato il precedente orientamento che, nel vigore dell’art. 34 d.lgs. n. 50/2016, limitava l’obbligo alle sole gare. L’art. 57 d.lgs. n. 36/2023, letto alla luce della riforma degli artt. 9 e 41 Cost., esprime un principio generale applicabile anche all’in house, tanto più che l’art. 7 d.lgs. n. 36/2023 pone autoproduzione ed esternalizzazione su un piano di tendenziale parità e l’art. 17 d.lgs. n. 201/2022 impone di illustrare i benefici ambientali del modello prescelto. Nella specie, la documentazione complessivamente considerata contiene una disciplina articolata dei profili ambientali, idonea a integrare la disciplina di affidamento mediante eterointegrazione: il motivo è infondato, mentre le censure sulla sottostima dei costi, introdotte solo con memorie non notificate, sono inammissibili perché nuove.
Il secondo motivo contesta l’effettività del controllo analogo congiunto, stante la partecipazione minima del Comune. La censura è infondata: non esiste una quota minima di partecipazione, e il controllo va verificato secondo un criterio sintetico e non atomistico. Lo statuto prevede un Comitato per il controllo analogo con voto capitario, poteri di indirizzo, vigilanza e controllo, diritto di veto e diritto di recesso in capo a ciascun socio, strumenti idonei a garantire un’influenza determinante. Il Collegio esclude la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia, non ricorrendo gli elementi sintomatici di un controllo solo fittizio.
Il terzo motivo, relativo alle carenze motivazionali della scelta di internalizzazione, è parzialmente fondato. Il Collegio ricostruisce il quadro degli artt. 7 d.lgs. n. 36/2023 e 14 e 17 d.lgs. n. 201/2022 e afferma che la valutazione di convenienza investe sia la scelta di internalizzazione, sia l’economicità dell’offerta. Le contestazioni sull’analisi SWOT sono infondate, ma è fondata la doglianza sull’erroneità della comparazione con la precedente gestione: l’amministrazione ha assunto come termine di raffronto il costo preteso dal gestore uscente con la richiesta di aggiornamento del PEF, mai riconosciuto, anziché il costo effettivo. Ne deriva una valutazione manifestamente illogica, in contrasto con l’art. 17 d.lgs. n. 201/2022, e un aggravio di spesa riversato sull’utenza tramite la TARI.
Il quarto motivo, sull’acquisto delle azioni, è inammissibile per carenza di interesse. Il quinto motivo è assorbito. La delibera consiliare è annullata nella parte in cui dispone l’affidamento in house; il contratto di servizio è dichiarato inefficace decorsi 180 giorni dalla pubblicazione, salvo conclusione più rapida della nuova procedura. Spese compensate.
Nota della Redazione
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