Criteri aree agrivoltaiche annullati per difetto di istruttoria (TAR Trentino-Alto Adige n. 131 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti regolamentari a contenuto generale sono esonerati dall’obbligo di motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1990, ma tale esenzione non si estende al dovere di fondare le scelte discrezionali su un’istruttoria adeguata e verificabile. Quando il regolamento impone criteri localizzativi rigidi che precludono ex ante l’installazione di impianti agrivoltaici, l’Amministrazione deve documentare i presupposti tecnici e scientifici delle soglie prescelte. In difetto, il sindacato giurisdizionale si estende alla ragionevolezza e alla completezza dell’istruttoria, con conseguente annullamento per eccesso di potere.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di terreni agricoli siti in un Comune catastale della Provincia autonoma di Bolzano, ha impugnato il decreto del Presidente della Provincia n. 18/2025, recante modifica del regolamento di esecuzione in materia di uso dell’energia da fonti rinnovabili, e la presupposta deliberazione della Giunta provinciale n. 528/2025.
L’impugnazione si appunta sull’introduzione dell’art. 4-bis del D.P.P. n. 13/2020, che ammette gli impianti agrivoltaici su suoli agricoli a condizione del rispetto cumulativo di due requisiti morfologici e altimetrici: quota entro 75 metri sopra il livello dei fiumi Adige e Isarco e pendenza non superiore al 10 per cento. Il ricorrente deduce la violazione del principio di massima diffusione delle FER, del burden sharing e l’introduzione di un surrettizio vincolo paesaggistico, contestando in particolare il difetto di istruttoria tecnica. La Provincia eccepisce l’inammissibilità per difetto di interesse, stante la natura generale dell’atto, e resiste nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione preliminare. Il principio di non immediata impugnabilità degli atti generali subisce deroga quando le relative prescrizioni sono idonee a incidere in via diretta e attuale sulla sfera giuridica dei destinatari, senza necessità di un successivo atto applicativo. Ciò accade in presenza di clausole escludenti, che precludono in limine e in modo incondizionato l’accesso a una facoltà, rendendo inutile e gravoso l’avvio di un procedimento destinato a sicuro rigetto, in contrasto con l’economia dei mezzi giuridici e l’effettività della tutela.
Nel caso concreto, i requisiti geometrico-morfologici impugnati costituiscono criteri oggettivi, immutabili e vincolanti, che precludono ex ante l’installazione su tutti i terreni privi di tali caratteristiche fisiche, tra cui quelli del ricorrente. La lesione è diretta e attuale, poiché la norma conforma negativamente il diritto d’uso del suolo, precludendo l’iniziativa economica connessa alla produzione di energia rinnovabile.
Nel merito, il Collegio accoglie la censura, di carattere assorbente, sul difetto di istruttoria. L’esenzione dalla motivazione prevista per gli atti normativi non esonera l’Amministrazione dal dovere di fondare le proprie scelte su presupposti di fatto correttamente accertati e su valutazioni tecniche verificabili: diversamente, la discrezionalità tecnica degenera in arbitrio. Il sindacato giurisdizionale si estende al controllo di ragionevolezza, logicità e completezza dell’istruttoria, soprattutto quando l’atto incide su diritti costituzionalmente e comunitariamente tutelati, come la libertà di iniziativa economica e il principio di massima diffusione delle FER, strumentale agli obiettivi di decarbonizzazione.
La Provincia ha affermato che le soglie derivano da studi tecnici e scientifici, ma di tali elaborati non vi è traccia negli atti del procedimento, né essi sono stati prodotti in giudizio o identificati negli scritti difensivi. L’assenza di un substrato istruttorio verificabile rende i criteri arbitrari e non consente di sindacarne coerenza, ragionevolezza e proporzionalità: non è dato comprendere per quale ragione tecnica la soglia sia stata fissata proprio a 75 metri sopra i soli fiumi Adige e Isarco, rimanendo esclusi gli altri corsi d’acqua, e al 10 per cento di pendenza.
L’accoglimento di tale doglianza è assorbente rispetto alle altre censure. Il vizio istruttorio si pone a monte di ogni valutazione e impedisce di scrutinarne la proporzionalità rispetto al burden sharing e di verificare se, sotto le spoglie di criteri tecnici, si celi una finalità di tutela paesaggistica esercitata in modo sviato. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento in parte qua del regolamento e assorbimento dei motivi aggiunti; le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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