Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese, anche verso il Comune costituito (TAR Marche n. 912 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso avverso gli atti di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) e delle tariffe TARI, allorché la parte ricorrente dichiari espressamente di non avere più interesse alla trattazione. La declaratoria di improcedibilità non richiede l’esame nel merito delle censure proposte. Le spese di lite possono essere compensate anche nei confronti della parte pubblica costituita che abbia svolto attività difensiva, quando la questione risulti complessa riguardo alla qualificazione degli atti impugnati, i quali producono comunque effetti, quantomeno provvisori, nell’applicazione della tariffa. La compensazione, in tale evenienza, prescinde dall’esito del giudizio e trova giustificazione nella natura delle questioni controverse.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il decreto del Presidente dell’Assemblea Territoriale d’Ambito (ATA) Rifiuti di approvazione e validazione del PEF per gli anni 2024-2025, nonché la deliberazione del Commissario Straordinario del Comune con cui erano state approvate le tariffe TARI per l’anno 2024. Avverso tali provvedimenti venivano dedotti vizi di legittimità, chiedendone l’annullamento. Nel corso del giudizio, la società ricorrente, con nota depositata, dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, ha ritenuto di dover dichiarare il ricorso improcedibile, senza necessità di esaminare la fondatezza delle censure dedotte. L’assenza di un interesse attuale e concreto alla decisione determina, infatti, l’estinzione del rapporto processuale, non potendo il giudice pronunciarsi su questioni divenute prive di utilità per la parte ricorrente.
Quanto al regolamento delle spese, il Collegio ha disposto la compensazione integrale tra tutte le parti in causa. La decisione fa leva, da un lato, sul dato che la parte controinteressata, pur costituitasi, ha svolto attività difensiva limitata all’adempimento degli oneri istruttori richiesti dal Tribunale ai sensi dell’art. 46, comma 2, cod. proc. amm.; dall’altro, sulla oggettiva complessità delle questioni sottese alla controversia, relative alla qualificazione degli atti impugnati.
Il Tribunale ha valorizzato, in particolare, che detti atti sono comunque idonei a produrre effetti, almeno provvisori, sull’applicazione della tariffa, elemento che ha escluso la sussistenza dei presupposti per una condanna alle spese a carico della parte ricorrente. La pronuncia di improcedibilità è stata, quindi, accompagnata dalla compensazione delle spese nei confronti di tutte le parti del giudizio, incluso il Comune che aveva insistito per la condanna.
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Nota della Redazione
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