Reciproca esclusione per difetto di marcatura CE-IVD e azzeramento della gara (TAR Trentino-Alto Adige n. 127 del 09.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio sugli appalti pubblici caratterizzato da ricorso principale e ricorso incidentale intesi alla reciproca esclusione, gli interessi perseguiti sono in linea di principio equivalenti. Il giudice amministrativo deve scrutinarli entrambi: esamina anzitutto il ricorso principale e, solo se lo accoglie, procede al vaglio dell’incidentale. Il requisito della marcatura CE-IVD conforme al Regolamento UE 2017/746, imposto a pena di esclusione dalla lex specialis, è essenziale: il suo difetto, non contestato, deve essere adeguatamente giustificato con documentazione del fabbricante, non con mere ricostruzioni normative del distributore. L’accoglimento dei profili di esclusione reciproci travolge l’aggiudicazione e azzera la procedura.

Il Fatto

L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige ha indetto una procedura aperta per la fornitura quinquennale di reattivi diagnostici con noleggio di apparecchiature, suddivisa in cinque lotti. Il contenzioso riguarda il Lotto n. 5 “Emocolture”, base d’asta di euro 1.500.000,00, aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Alla gara hanno partecipato la ricorrente e la controinteressata; una terza società è stata esclusa in fase tecnica. La controinteressata si è classificata prima con 92,01 punti, la ricorrente seconda con 90,82 punti, con uno scarto di 1,19 punti. La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione chiedendo in via principale l’esclusione della controinteressata e in via subordinata la rideterminazione dei punteggi; la controinteressata ha proposto ricorso incidentale per la reciproca esclusione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal principio, richiamato dalla Corte di Giustizia UE, sentenza 5 settembre 2019, causa C-333/18, secondo cui in caso di reciproca esclusione il giudice non può sottrarsi allo scrutinio di tutte le impugnazioni. Esamina quindi il ricorso principale e, solo in caso di rigetto, può omettere quello incidentale.

Il primo motivo principale è fondato. Il capitolato tecnico imponeva, a pena di esclusione, reagenti con marcatura CE-IVD ai sensi del Regolamento UE 2017/746, con indicazione del codice UDI-DI e obbligo di motivare l’eventuale natura non-IVD. Il supplemento di crescita offerto dalla controinteressata risultava privo di certificazione conforme all’IVDR: agli atti consta solo la conformità alla vecchia Direttiva 98/79/CE.

La controinteressata ha reso in gara dichiarazioni contraddittorie: ha prodotto una dichiarazione di assenza CE qualificando il prodotto come non IVD, lo ha poi inserito nell’elenco dei dispositivi medici o IVD e ha indicato un codice sotto la dicitura UDI-DI. Solo in sede di chiarimenti ha invocato il regime transitorio dell’art. 110 del Regolamento, quale dispositivo legacy, senza però produrre alcuna documentazione ufficiale del fabbricante attestante lo status e i requisiti richiesti.

Il Collegio reputa che il difetto di marcatura non sia stato adeguatamente giustificato: la risposta del distributore non scioglie la contraddizione e la cessazione della commercializzazione del prodotto confligge con la permanenza di un regime di proroga. Ne consegue l’esclusione della controinteressata, con assorbimento degli ulteriori motivi.

Passando all’incidentale, il Collegio ne condivide il profilo sull’assenza di marcatura CE-IVD per uso non ematico dell’offerta della ricorrente, richiamando il precedente TAR Veneto, sez. III, n. 626/2026. Anche la ricorrente non ha soddisfatto il requisito minimo n. 6 del capitolato tecnico.

L’accoglimento dei profili di esclusione reciproci determina l’annullamento dei verbali di ammissione di entrambe le concorrenti e, a cascata, dell’aggiudicazione, con azzeramento dell’intera procedura. Le spese sono compensate per reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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