Addizionale regionale gas metano illegittima se non persegue finalità specifica (Cass. civ. Sez. V n. 27425 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano (ARISGAM) è incompatibile con il diritto dell’Unione europea, poiché non persegue alcuna finalità specifica distinta dalla generica finalità di bilancio, come richiesto dall’art. 3, par. 2, della direttiva n. 92/12/CEE. Il gas metano impiegato per la produzione di energia elettrica resta escluso dall’addizionale, poiché il rinvio contenuto nell’art. 10, comma 5, del d.l. n. 8 del 1993 opera sul piano letterale a prescindere dalla vigenza della norma richiamata. La legittimazione passiva appartiene all’ente regionale, trattandosi di prelievo disciplinato in capo autonomo rispetto alle altre imposte erariali.

Il Fatto

Una società impugnava l’atto di accertamento contestuale irrogazione di sanzioni per il pagamento della somma complessiva di euro 10.140.527,11, in ragione dell’omesso versamento degli acconti dovuti per l’anno d’imposta 2002 a titolo di ARISGAM. La società ne chiedeva l’annullamento sostenendo l’inapplicabilità dell’addizionale nel caso di utilizzo del gas metano per la produzione di energia elettrica.

Dopo l’accoglimento in primo grado e la declaratoria di inammissibilità dell’appello, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 33540 del 2019, annullava la sentenza e rimetteva le parti davanti alla Commissione tributaria regionale della Calabria. Riassunto il giudizio, la Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello dichiarando la regolarità della pretesa tributaria. La società ricorreva per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende preliminarmente le eccezioni di inammissibilità del ricorso. Richiamando le Sezioni Unite n. 37552 del 2021, ribadisce che le regole di chiarezza e sinteticità espositiva non sono sanzionate sul piano della validità e dell’ammissibilità, salvo che l’esposizione risulti oscura o lacunosa al punto da pregiudicare l’intelligibilità delle censure. La ridondanza della trattazione non impedisce, pertanto, di enucleare le questioni prospettate.

Nel merito, la Corte affronta congiuntamente il quarto e il quinto motivo applicando il principio processuale della “ragione più liquida”. Ricostruita la disciplina ratione temporis, rileva che l’art. 9 del d.lgs. n. 398 del 1990 ha istituito l’addizionale e che l’art. 10, comma 5, del d.l. n. 8 del 1993 ne ha esteso l’ambito agli usi industriali, richiamando le esclusioni indicate nel comma 3 dell’art. 6 del d.l. n. 261 del 1990. Tra queste è compreso il gas metano usato per la produzione di energia elettrica.

Il meccanismo di rideterminazione delle accise dell’art. 8 della legge n. 448 del 1998 non ha abrogato tale esclusione, trattandosi di discipline differenti. Il rinvio operato dall’art. 10, comma 5 è un mero rinvio letterale, che opera a prescindere dalla vigenza della norma richiamata; l’esclusione è confermata dalla legge di interpretazione autentica n. 146 del 1998. Non assume rilievo dirimente la distinzione tra addizionale regionale e imposta sostitutiva.

La Corte verifica infine la compatibilità con l’art. 3, par. 2, della direttiva n. 92/12/CEE: le altre imposizioni indirette sono ammesse solo se prelevate per finalità specifiche. Richiamata la giurisprudenza unionale (cause DISA C-743/22, Endesa Generación C-833/21) e la Corte cost. n. 43 del 2025, rileva che l’aliquota in esame non soddisfa tali criteri, essendo l’imposta istituita per attribuire alle regioni una più ampia autonomia impositiva, senza ulteriori finalità. L’art. 14 della direttiva n. 2003/96/CE conferma poi l’esenzione dei prodotti energetici usati per produrre elettricità.

Quanto alla legittimazione passiva, la Corte la riconduce all’ente regionale, poiché il d.lgs. n. 398 del 1990 ha disciplinato la fattispecie in un capo autonomo, con propri termini di prescrizione e di rimborso. Accolti il quarto e il quinto motivo, i restanti restano assorbiti; la Corte decide nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., annullando la pretesa tributaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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