ARISGAM inapplicabile al gas metano usato per produrre energia elettrica (Cass. civ. Sez. V n. 27428 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’addizionale regionale all’imposta erariale di consumo sul gas metano (ARISGAM) non si applica al gas metano impiegato per la produzione di energia elettrica. L’esclusione discende dal rinvio, operato dall’art. 10, comma 5, del d.l. n. 8/1993, alle esclusioni di cui all’art. 6, comma 3, del d.l. n. 261/1990, tra le quali figura espressamente il gas usato per la produzione di energia elettrica. Tale esclusione non è venuta meno per effetto delle modifiche in materia di accise introdotte dall’art. 8 della legge n. 448/1998, trattandosi di discipline differenti. L’addizionale, inoltre, non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dall’art. 3, par. 2, della direttiva n. 92/12/CEE, poiché difetta un nesso diretto tra l’uso del gettito e la finalità dell’imposizione. La legittimazione passiva spetta all’ente regionale, che ha disciplinato autonomamente la fattispecie e la riscossione del tributo.

Il Fatto

Una società operante nel settore energetico impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catanzaro un atto di accertamento relativo all’ARISGAM per l’anno 2002, sostenendo l’inapplicabilità dell’addizionale al gas metano utilizzato per la produzione di energia elettrica. La Commissione provinciale accoglieva il ricorso e annullava la pretesa.

La Regione appellava; la Commissione tributaria regionale dichiarava inammissibile l’appello e confermava la decisione di primo grado. La Regione ricorreva per cassazione e la Corte, con rinvio, cassava la pronuncia. Riassunto il giudizio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado accoglieva l’appello regionale e riconosceva la regolarità della pretesa. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto le eccezioni di inammissibilità del ricorso, richiamando i principi di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali. Osserva che l’inosservanza di tali doveri rileva solo se l’esposizione risulta oscura o lacunosa. Ribadisce che, dopo la riforma Cartabia, la mancanza di sinteticità non è sanzionata con l’invalidità dell’atto, potendo rilevare solo ai fini delle spese.

Nel merito, i motivi quarto e quinto sono esaminati congiuntamente in applicazione del principio della ragione più liquida. La Corte ricostruisce la disciplina: l’art. 9 del d.lgs. n. 398/1990 ha istituito l’addizionale, poi estesa alle imprese industriali e artigiane dall’art. 10, comma 5, del d.l. n. 8/1993. La medesima norma richiama le esclusioni dell’art. 6, comma 3, del d.l. n. 261/1990, che contemplano il gas metano usato per la produzione di energia elettrica.

La Corte esclude che tale esclusione sia caduta per effetto delle modifiche sulle accise: si tratta di discipline differenti e il rinvio opera a prescindere dalla vigenza della norma richiamata. La lettura è confermata dalla legge di interpretazione autentica n. 146/1998 e dalla distinzione tra addizionale e imposta regionale sostitutiva, già evidenziata dalla Corte cost. n. 100/2009.

La Corte verifica poi la compatibilità con il diritto unionale. L’art. 3, par. 2, della direttiva n. 92/12/CEE consente altre imposizioni indirette solo se prelevate per finalità specifiche e nel rispetto delle regole applicabili alle accise. Richiamata la giurisprudenza della Corte di giustizia, osserva che la destinazione del gettito non basta: occorre un nesso diretto tra uso del gettito e finalità dell’imposizione, ovvero una struttura idonea a orientare il comportamento dei contribuenti.

Nel caso concreto l’aliquota non soddisfa tali criteri: l’imposta è stata istituita per attribuire alle Regioni una più ampia autonomia impositiva, senza ulteriori finalità. La conclusione è confermata dalla Corte cost. n. 43/2025 e dalla disciplina unionale che esenta i prodotti energetici usati per produrre elettricità. Il quarto e il quinto motivo sono quindi fondati, con assorbimento degli altri. La controversia è decisa nel merito con l’annullamento della pretesa tributaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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