Contraddittorio endoprocedimentale tributario: questionario sufficiente (Cass. civ. Sez. V n. 27421 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali c.d. “a tavolino”, l’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000, nella disciplina applicabile prima dell’entrata in vigore dell’art. 6-bis della l. n. 212 del 2000, non impone la notifica del processo verbale di chiusura delle operazioni né il decorso del termine dilatorio di sessanta giorni per l’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale. L’obbligo di interlocuzione preventiva vige, per i tributi non armonizzati, solo se espressamente previsto, mentre assume valenza generalizzata per i soli tributi armonizzati. Il contraddittorio, fuori dalle ipotesi tipizzate ex lege, non richiede formalità e può realizzarsi con diversi strumenti, come l’invio di questionari, purché in modo effettivo e finalizzato all’interlocuzione preventiva.

Il Fatto

La Commissione tributaria regionale della Campania aveva respinto l’appello della contribuente avverso la decisione di primo grado che aveva confermato un avviso di accertamento per omesso versamento di IRPEF, IVA e IRAP relativi all’anno d’imposta 2007. L’atto impositivo traeva origine dall’inclusione dell’impresa individuale nel piano di controllo per mancato adeguamento agli studi di settore e dalle incongruenze emerse da un’interrogazione all’anagrafe tributaria.

La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, lamentando la violazione dell’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 per l’assenza di un processo verbale di chiusura e il carattere arbitrario dell’accertamento induttivo. L’amministrazione finanziaria non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, la Corte ha ritenuto sufficiente la mera correzione della sentenza impugnata. Ai fini dell’instaurazione del contraddittorio non è necessaria la notifica del PVC né il decorso del termine dilatorio di sessanta giorni: la ricorrente offriva una lettura atomistica della norma, trascurandone la collocazione sistematica all’interno di una disposizione dettata per accessi, ispezioni e verifiche fiscali. Nel caso concreto non risultava alcun accesso o ispezione nei locali d’impresa.

La Corte ha ribadito l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 21271 del 2025, secondo cui l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale vige, per i tributi non armonizzati, solo se espressamente previsto, e ha valenza generalizzata per i soli tributi armonizzati, con invalidità dell’atto subordinata all’onere del contribuente di enunciare in concreto gli elementi che avrebbe potuto far valere.

Quanto alle modalità, il contraddittorio non richiede alcuna formalità e può realizzarsi attraverso diversi strumenti, come l’invio di questionari o l’accesso agli atti, purché in modo effettivo e finalizzato all’interlocuzione preventiva. Per i tributi armonizzati, l’invio di questionari assolve la funzione di assicurare un dialogo preventivo tra Fisco e contribuente, in ragione dei canoni di lealtà, correttezza e collaborazione.

Nel caso di specie, il questionario notificato il 07.12.2011, riscontrato dalla contribuente, era anteriore all’avviso di accertamento notificato il 31.01.2012: esso integrava la formalità idonea a realizzare l’interlocuzione. La ricorrente, non confrontandosi con le modalità dell’accertamento né con il riscontro al questionario, ha integrato sotto tale aspetto un profilo di inammissibilità.

Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili, perché il dedotto vizio di violazione di legge veicolava in realtà una richiesta di rivalutazione dei fatti, sottratta al sindacato di legittimità, secondo l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 34476 del 2019. La Corte ha inoltre escluso il divieto di doppia presunzione, ammettendo la concatenazione di inferenze presuntive purché lineare e conforme ai criteri dell’art. 2729 c.c., come già affermato da Cass. n. 19993 del 2025. Il ricorso è stato rigettato, con conseguente obbligo del contributo unificato ulteriore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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