Successione di contratti a termine e computo dei trentasei mesi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9537 del 09.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel computo del limite massimo di trentasei mesi di lavoro a tempo determinato, fissato dall’art. 5, comma 4 bis, d.lgs. n. 368/2001, devono essere inclusi anche i periodi di lavoro a termine sottoposti alla disciplina previgente, non essendo consentita alcuna esclusione fondata sul regime normativo applicabile al momento della stipula. Oggetto della verifica non è la legittimità dei singoli termini apposti, ma la legittimità del superamento della durata massima in caso di successione di più contratti, con finalità di prevenzione dell’abusiva reiterazione. L’apposizione del termine resta ipotesi derogatoria rispetto alla regola del rapporto a tempo indeterminato e richiede l’indicazione in contratto della causale in termini sufficientemente dettagliati, con specifico collegamento tra la durata temporanea della prestazione e le esigenze aziendali. La clausola di durata è apponibile anche per ragioni riferibili all’ordinaria attività del datore di lavoro, restando esclusa la necessità di circostanze connotate da eccezionalità e imprevedibilità.
Il Fatto
Il lavoratore aveva adito il giudice del lavoro per accertare l’illegittimità del termine apposto ai contratti stipulati con la società nel periodo compreso tra l’11 febbraio 1998 e il 31 marzo 2011. Il giudice di primo grado, in parziale accoglimento, aveva dichiarato l’illegittimità del termine relativo al contratto del 3 dicembre 2001, disposto la conversione del rapporto a tempo indeterminato e condannato la società al risarcimento del danno, commisurato a undici mensilità della retribuzione globale di fatto.
La Corte d’appello, in riforma, ha respinto integralmente la domanda. Ha ritenuto giustificata l’assunzione dal carattere stagionale dell’esigenza per i contratti invernali e dall’intensificazione dell’attività per il piano di esodo estivo; ha escluso la violazione della clausola di contingentamento; ha negato che le proroghe richiedessero esigenze sopravvenute; ha infine escluso il superamento dei trentasei mesi, computando i soli contratti stipulati ai sensi del d.lgs. n. 368/2001. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. La Corte di merito ha affermato la legittimità del termine apposto al contratto del 2001 per il carattere stagionale, dunque temporaneo, dell’attività dedotta, escludendo la necessità di ragioni straordinarie o imprevedibili. Tale valutazione, che ha investito anche il profilo della specificità, è coerente con il parametro dell’art. 1 d.lgs. n. 368/2001, vigente all’epoca della stipula, che richiede l’indicazione in contratto, in termini sufficientemente dettagliati, della causale nelle sue componenti identificative essenziali.
La Corte ribadisce che il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato e che l’apposizione del termine costituisce ipotesi derogatoria. Il datore di lavoro è tenuto a indicare in modo circostanziato e puntuale le circostanze che contraddistinguono una particolare attività, rendendo evidente la specifica connessione tra la durata temporanea della prestazione e le esigenze produttive e organizzative che la stessa è chiamata a realizzare. La modifica introdotta dall’art. 21 d.l. n. 112/2008 ha recepito approdi giurisprudenziali già raggiunti, escludendo che il termine sia consentito solo in presenza di circostanze eccezionali.
Nel contenzioso analogo la Corte ha già ritenuto ammissibile il ricorso al contratto a termine per la necessità di integrare l’organico nel periodo invernale, per l’intensificazione di attività pur rientrante nell’ordinario ciclo produttivo, o per compiti che in tale periodo registrano punte di operatività non fronteggiabili con il normale organico. La valutazione di specificità è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, se sorretto da argomentazione logica e congrua, si sottrae a censura.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile: le censure, pur formalmente articolate come violazioni di norme, investono l’accertamento dei giudici del merito sulla legittimità dell’adibizione del lavoratore anche a compiti ordinari, accertamento svolto con argomentazioni congrue e conformi a diritto.
Il quarto motivo è fondato, con assorbimento del terzo. La verifica del superamento del limite dei trentasei mesi operata dalla Corte d’appello in relazione ai soli contratti stipulati ai sensi dell’art. 1 d.lgs. n. 368/2001 non è conforme a diritto. L’esclusione dal computo dei periodi sottoposti al regime previgente è priva di fondamento normativo: non si tratta di valutare la legittimità dei termini al tempo della loro stipulazione, ma la legittimità del superamento della durata massima in caso di successione di più contratti, con finalità di prevenzione dell’abusiva reiterazione. La soluzione è avvalorata dall’esigenza di interpretazione conforme al diritto eurounitario, in attuazione della Direttiva 1999/70/CE. La sentenza è cassata con rinvio per il riesame della fattispecie, ferma restando la verifica delle conseguenze del superamento tenuto conto dei limiti all’assunzione scaturenti dalla natura di società a partecipazione pubblica della datrice di lavoro.
Nota della Redazione
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