Notifica al difensore e nullità a regime intermedio nel giudizio di appello (Cass. pen. Sez. V n. 22521 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello eseguita presso il difensore di fiducia anziché presso il domicilio eletto dall’imputato determina una nullità a regime intermedio, soggetta al regime di deducibilità dell’art. 182 cod. proc. pen., che si riverbera sulla sentenza di appello ex art. 185 cod. proc. pen. È tuttavia inammissibile, per difetto di specificità, il motivo che denunci tale vizio senza indicare il concreto pregiudizio derivato alla conoscenza dell’atto e all’esercizio del diritto di difesa, gravando sull’imputato l’onere di allegare le circostanze che hanno ostacolato l’effettiva conoscenza della vocatio in ius. Ai fini della configurabilità del furto in abitazione, è necessario un nesso finalistico — e non un mero collegamento occasionale — tra l’introduzione nell’edificio e l’impossessamento della cosa mobile, integrandosi la fattispecie aggravata quando l’ingresso avvenga sulla base di un consenso carpito con l’inganno.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado per essersi impossessato di alcune borse in pelle, sottraendole alla persona offesa che le deteneva nella propria abitazione. La Corte di appello di Napoli, con sentenza deliberata il 06.11.2025, ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli.

Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: l’omessa notifica del decreto di citazione del giudizio di appello, con conseguente nullità assoluta e insanabile della sentenza; la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla qualificazione del fatto come furto in abitazione anziché furto semplice; l’assenza di motivazione sulla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato. Sul primo motivo, il Collegio ha ricordato che la notifica del decreto di citazione al difensore anziché al domicilio eletto determina una nullità a regime intermedio, soggetta al regime di deducibilità dell’art. 182 cod. proc. pen., destinata a riverberarsi sulla sentenza di appello ex art. 185 cod. proc. pen.

La Corte ha però precisato che è inammissibile, per difetto di specificità, l’impugnazione che deduca tale nullità senza indicare il concreto pregiudizio sofferto in ordine alla conoscenza dell’atto e all’esercizio del diritto di difesa. Il rapporto fiduciario che lega l’imputato al difensore costituisce, infatti, un indizio di effettiva conoscenza dell’atto, che impone al difensore di allegare le circostanze concrete che hanno ostacolato la conoscenza della vocatio in ius.

Nel caso concreto, dagli atti risultava che la Corte territoriale aveva dichiarato l’inidoneità dell’elezione di domicilio, recante la sola indicazione di una via senza numero civico, ritenendo non viziata la notifica eseguita presso il precedente difensore di fiducia e qualificando come mera irregolarità l’indicazione di questi quale domiciliatario. La ricorrente, inoltre, non aveva allegato alcun elemento idoneo a dimostrare che l’imputato fosse rimasto all’oscuro della citazione.

Sul secondo motivo, la Corte ha ribadito che, in sede di legittimità, non è consentito invocare una rivalutazione delle risultanze processuali per trarne conclusioni difformi da quelle del giudice del merito, essendo a quest’ultimo riservata in via esclusiva la valutazione dei fatti. Quanto alla qualificazione giuridica, il Collegio ha ribadito che per la configurabilità del furto in abitazione ex art. 624-bis cod. pen. è necessario un nesso finalistico, e non un mero collegamento occasionale, tra l’introduzione nell’edificio e l’impossessamento della cosa mobile; la fattispecie aggravata si realizza quando il consenso della persona offesa all’ingresso sia carpito con l’inganno, dovendo il consenso essere pieno e incondizionato.

Sul terzo motivo, infine, la Corte ha richiamato il principio secondo cui la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello è ammessa in via eccezionale, ove il giudice la ritenga indispensabile e non sia altrimenti in grado di decidere. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano valutato l’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa in termini congrui e privi di vizi logici, e la ricorrente non aveva neppure chiarito quali testi dovessero essere risentiti. Al rigetto del ricorso è conseguita la condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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