Omessa dichiarazione condanna ostativa non sussiste per rapina ante riforma (Cass. pen. Sez. 3 n. 5765 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La fattispecie di cui all’art. 7, comma 3, D.L. n. 4/2019 sanziona l’omessa comunicazione di condanne definitive per i reati ivi espressamente elencati, costituenti causa ostativa alla concessione del reddito di cittadinanza. L’elencazione dei reati ostativi ha natura tassativa ed è suscettibile di modifiche nel tempo: la condanna per il reato di rapina è stata inserita tra i reati ostativi solo dall’art. 1, comma 74, lettera f, L. n. 234/2021, entrata in vigore il 01.01.2022. Pertanto, ove la domanda di reddito di cittadinanza sia stata presentata in data anteriore a tale modifica, l’omessa dichiarazione della condanna per rapina non integra il reato di cui all’art. 7, comma 3, D.L. n. 4/2019, per insussistenza del fatto.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro aveva confermato la condanna dell’imputato per il reato di cui all’art. 7 D.L. n. 4/2019, per aver omesso di comunicare, nelle domande presentate il 24/02/2020 e il 17/09/2021 per richiedere il reddito di cittadinanza, di essere stato condannato con sentenza irrevocabile nel 2016 per una serie di delitti, tra cui la rapina, ritenuti ostativi alla concessione del beneficio economico.
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’elemento oggettivo del reato. Il ricorrente sosteneva che, alla data di presentazione delle domande, l’art. 7, comma 3, D.L. n. 4/2019 non prevedeva la rapina tra i reati ostativi, essendo stata tale fattispecie introdotta solo dalla legge di bilancio n. 234/2021, entrata in vigore il 01.01.2022.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, evidenziando che la disposizione incriminatrice, nel prevedere la revoca del beneficio e la punibilità per l’omessa dichiarazione, fa riferimento a un elenco di reati ostativi che è stato oggetto di interventi normativi successivi alla sua introduzione.
In particolare, la prima modifica fu apportata dalla legge di conversione n. 26 del 28/03/2019, che ha ampliato il novero dei reati ostativi. Successivamente, la L. n. 234 del 30.12.2021 (legge di bilancio 2022) ha nuovamente modificato il comma 3 dell’art. 7, inserendo nell’elenco, tra gli altri, anche il reato di rapina di cui all’art. 628 cod. pen..
La Corte ha quindi rilevato che, essendo le domande di reddito di cittadinanza state presentate il 24/02/2020 e il 17/09/2021, in un momento precedente all’entrata in vigore della legge di bilancio 2022 (01.01.2022), la condanna per rapina non costituiva ancora un elemento ostativo alla concessione del beneficio. Di conseguenza, l’obbligo dichiarativo gravante sul richiedente non poteva estendersi a una fattispecie di reato non contemplata dalla legge al momento della domanda.
La Corte ha precisato che l’elencazione dei reati ostativi ha carattere tassativo e che l’art. 7, comma 3, D.L. n. 4/2019, nella sua formulazione vigente alla data dei fatti, non poteva essere interpretato estensivamente fino a ricomprendere la rapina. Pertanto, difettando l’elemento oggettivo del reato contestato, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
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Nota della Redazione
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