Inammissibile il ricorso che non si confronta con le ragioni dell’aggravamento cautelare (Cass. pen. Sez. IV n. 11970 del 26.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
I motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma anche quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, perché il ricorrente non può trascurare le ragioni della decisione censurata. In tema di aggravamento delle misure cautelari per violazione delle prescrizioni imposte, il giudizio sulla gravità della condotta trasgressiva è riservato al giudice del merito e, ove sorretto da adeguata, corretta e logica motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità. È dunque inammissibile il ricorso che contesti il quadro indiziario e le esigenze cautelari senza misurarsi con le ragioni giustificative dell’aggravamento.

Il Fatto

Il ricorrente era stato raggiunto dalla misura del divieto di dimora in una città, a seguito di convalida dell’arresto in flagranza per il reato di detenzione a fini di cessione di sostanza stupefacente, ed era stato condannato con sentenza confermata in appello. Pochi mesi dopo l’esecuzione della misura veniva nuovamente arrestato perché trovato in possesso di cocaina in una nota piazza di spaccio.

La Corte d’appello aveva quindi disposto l’aggravamento della misura in atto con la custodia cautelare in carcere. L’appello proposto dalla difesa veniva rigettato dal tribunale competente, che ne rilevava l’inammissibilità per difetto di specificità dei motivi e, nel merito, confermava la legittimità dell’aggravamento. Avverso tale ordinanza reiettiva il difensore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente le due censure, in quanto afferenti alla medesima questione, e le dichiara inammissibili. Ribadisce anzitutto un principio generale: i motivi di ricorso sono inammissibili non solo quando siano intrinsecamente indeterminati, ma anche quando manchino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, richiamando Sez. 5 n. 28011 del 15/02/2013 e Sez. 2 n. 11951 del 29/01/2014. Il ricorrente, infatti, non può trascurare le ragioni della decisione censurata.

Nel caso concreto le doglianze difensive non si confrontano con l’impianto motivazionale dell’ordinanza impugnata — che già in via preliminare aveva ritenuto aspecifici i motivi di appello — ma si limitano a contestare il quadro di gravità indiziaria e la sussistenza delle esigenze cautelari. Esse non si misurano con il diverso profilo rilevante, costituito dalle ragioni giustificative dell’aggravamento della misura.

La Corte richiama poi un ulteriore principio: in tema di aggravamento delle misure cautelari per violazione delle prescrizioni imposte, il giudizio sulla gravità della condotta trasgressiva è riservato al giudice del merito e, ove fornito di adeguata, corretta e logica motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5 n. 36060 del 09/10/2020).

Nel caso all’esame il tribunale, con motivazione logica e consequenziale, ha confermato l’ordinanza di aggravamento adottata ex art. 276 cod. proc. pen.: il ricorrente, già gravato da un precedente specifico, era ricaduto nel reato e, subito dopo, era stato nuovamente sorpreso in possesso di stupefacenti, violando palesemente le prescrizioni della misura del divieto di dimora cui era sottoposto. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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