Nessun diritto agli arretrati pensionistici per il personale della Polizia di Stato (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 51 del 14.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il personale della Polizia di Stato non ha diritto alla riliquidazione dei ratei pensionistici anteriori al 1° gennaio 2022 mediante applicazione dell’aliquota annua del 2,44% prevista per la quota retributiva dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. La legge n. 234/2021 ha riconosciuto tale aliquota con efficacia limitata ai ratei maturati dal 1° gennaio 2022, senza portata retroattiva. La mancata estensione del beneficio ai ratei pregressi non integra violazione dell’art. 3 Cost., poiché non sussiste nell’ordinamento un principio di piena omogeneità di regolazione tra personale militare e personale civile del comparto di pubblica sicurezza. Ne consegue la legittimità dell’operato dell’I.N.P.S. che abbia applicato l’aliquota solo dalla data prevista dalla legge.
Il Fatto
Il ricorrente, già Vice Ispettore della Polizia di Stato e titolare di pensione I.N.P.S., ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento. La domanda si fondava sull’applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 per il calcolo della quota retributiva, in conformità a quanto statuito dalle Sezioni Riunite n. 1/2021 di questa Corte. Il ricorrente sosteneva, in particolare, che la normativa interpretativa medio tempore intervenuta, nel riconoscere l’aliquota del 2,44%, avesse portata retroattiva.
L’I.N.P.S. ha controdedotto di aver già riliquidato il trattamento con l’aliquota del 2,44%, ma limitatamente ai ratei maturati dal 1° gennaio 2022, in applicazione della legge n. 234/2021 e della circolare INPS n. 44 del 23 marzo 2022, senza corresponsione degli arretrati. Con precedente pronuncia il medesimo giudice aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere sul diritto alla riliquidazione dal 2022 e sospeso il giudizio sulla domanda relativa ai ratei anteriori, in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione rimessa con ordinanza n. 85/2021.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile richiama la sentenza n. 33/2023 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sollevata da questa Sezione, relativa alla mancata estensione dei criteri di calcolo previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 54 del T.U. n. 1092/1973 in favore del personale della Polizia Penitenziaria. Le argomentazioni della Consulta sono ritenute pienamente riferibili anche al personale della Polizia di Stato.
Assume rilievo decisivo la sentenza n. 270/2022, con cui la stessa Corte ha dichiarato non fondata la questione relativa agli artt. 13 e 32 del T.U. n. 1092/1973, nella parte in cui non prevedono, per i funzionari della Polizia di Stato, il computo degli anni di durata legale del corso di laurea. Il presupposto di quella decisione è che in via generale si deve escludere che l’evoluzione normativa conduca a configurare nell’ordinamento il prospettato principio di piena omogeneità di regolazione fra personale militare e personale civile del comparto di pubblica sicurezza.
Da tale rilievo il giudice trae la conseguenza che, per i ratei anteriori al 1° gennaio 2022, il trattamento pensionistico del ricorrente resta disciplinato dalle norme applicabili al personale ad ordinamento civile. L’operato dell’I.N.P.S. è pertanto legittimo almeno fino a tale data, non potendosi riconoscere l’invocata efficacia retroattiva della normativa interpretativa.
Il ricorso è quindi rigettato. La fondatezza solo parziale della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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