Responsabilità per illegittimo reclutamento di responsabile area tecnica (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 12 del 21.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il conferimento di un incarico di responsabile di area ex art. 110, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 in favore di soggetto che non abbia partecipato alla selezione pubblica e sia privo dei requisiti di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità richiesti configura danno erariale a titolo di dolo, sia per il sindaco che per il segretario comunale che abbia attestato nel contratto fatti non veritieri. La giurisprudenza contabile solleva l’attore pubblico dall’onere di prova del danno solo quando una norma vieti la spesa o imponga vincoli finanziari all’assunzione; ove invece sia contestata la violazione delle modalità comparative, il danno va accertato in concreto. In tal caso l’utilità della prestazione effettivamente resa, in assenza di contestazioni su inefficienze, può essere valutata equitativamente e detratta dall’esborso illecito ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 20/1994, con riduzione del danno. La condanna per dolo esclude il potere riduttivo.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti conveniva in giudizio il sindaco e il segretario comunale di un piccolo comune lucano, chiedendo la condanna al risarcimento del danno erariale conseguente all’illegittima assunzione della responsabile dell’area tecnica tramite art. 110 TUEL. Dopo due procedure selettive andate a vuoto per le dimissioni dei candidati risultati idonei, il sindaco aveva conferito l’incarico a una professionista che non aveva partecipato ad alcun avviso e che, secondo l’attore, era priva dei requisiti di esperienza richiesti.

Il segretario comunale aveva poi sottoscritto il contratto attestando nelle premesse che la stessa aveva partecipato alla selezione ed era in possesso dei requisiti. La Procura quantificava il danno nelle retribuzioni percepite dall’incaricata, chiedendone la condanna solidale a titolo di dolo. Entrambi i convenuti si costituivano, eccependo il difetto di giurisdizione, l’insussistenza del danno e, in subordine, l’esercizio del potere riduttivo.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale, la Sezione afferma la sussistenza della giurisdizione contabile, poiché il petitum sostanziale non attiene all’annullamento dell’atto di conferimento, di competenza del giudice amministrativo, ma ai danni erariali derivanti dall’antigiuridico affidamento. Rigetta inoltre l’eccezione relativa alla provenienza dell’esposto anonimo, richiamando il principio secondo cui la notitia damni rileva per le sue caratteristiche oggettive di specificità e concretezza, a prescindere dalla fonte.

Nel merito, la Corte ricostruisce la disciplina applicabile. L’art. 110, comma 1, del TUEL consente la copertura dei posti di responsabile mediante contratto a tempo determinato, ma impone una selezione pubblica volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità. A tali fini richiama anche l’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 e l’art. 17 del regolamento comunale, che riproducono identici criteri di valutazione comparativa.

La Sezione accerta che il conferimento dell’incarico ha disatteso la normativa e le stesse indicazioni impartite dalla giunta con atto di indirizzo. L’incaricata non aveva partecipato ad alcun avviso, e dal suo curriculum emergeva un’esperienza professionale iniziata nel settembre 2020 e una posizione di responsabile dell’area tecnica di una società privata, quindi non un ente locale, di poco più di un anno: requisiti non conformi a quelli richiesti.

Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ritiene sussistente il dolo di entrambi i convenuti. Il sindaco ha violato le disposizioni di legge e regolamentari e ha iscritto il provvedimento di nomina nell’ambito della procedura selettiva, senza precisare che la candidatura era pervenuta fuori da essa. Il segretario comunale ha attestato nel contratto che l’incaricata aveva partecipato alla selezione e possedeva i requisiti, condotta che la Corte qualifica come consapevole e non come mero refuso, rilevante anche in ragione dei compiti di assistenza giuridico-amministrativa ex art. 97, comma 2, TUEL.

Sul quantum, la Sezione esclude che ricorra un’ipotesi di spesa contra legem automaticamente non utile, poiché non è contestato che il comune potesse erogare spese per la funzione. L’incaricata era comunque in possesso del titolo di studio e dell’abilitazione professionale, potendo garantire un minimo standard qualitativo, e non sono state contestate inefficienze nel periodo di riferimento. Valutata equitativamente l’utilità nella misura del 50%, il danno residuo ammonta a € 14.018,15, da addebitare in via solidale a titolo di dolo. La condanna per dolo, per consolidata giurisprudenza, esclude il potere riduttivo. Sono dovute rivalutazione monetaria e interessi legali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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