Responsabilità medica: nesso causale e colpa grave esclusi per assenza di prova (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 4 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile di responsabilità per danno erariale indiretto da asserita malpractice sanitaria, il giudice non può recepire acriticamente l’accertamento del nesso causale compiuto dal giudice civile. Il nesso va verificato con rigoroso giudizio controfattuale, escludendo che dal coefficiente statistico di riduzione delle chance possa dedursi automaticamente la causalità materiale. L’insufficienza, la contraddittorietà o l’incertezza del riscontro probatorio impongono la dichiarazione di assenza di responsabilità. La colpa grave del sanitario va poi valutata ex ante, con riguardo alle condizioni di fatto note al momento della condotta.
Il Fatto
La Procura regionale cita in giudizio un dirigente medico di un reparto di Pronto Soccorso, chiedendo la condanna al risarcimento di un danno erariale indiretto di euro 480.168,03, quale esborso sostenuto da un’azienda sanitaria e dalla Regione a seguito della condanna al risarcimento degli eredi del paziente deceduto.
La pretesa muove da un accesso del paziente, settantaseienne e pluripatologico, per dolore toracico; il medico dispone un’angio-TC con mezzo di contrasto per escludere una dissecazione aortica. Il paziente muore trentaquattro giorni dopo. In sede civile le sentenze di primo e secondo grado affermano la responsabilità dell’azienda, decisione non definitiva per ricorso in Cassazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta dapprima l’eccezione di decadenza e di applicabilità della legge 8 marzo 2017, n. 24. Il convenuto sostiene che, essendosi il danno perfezionato con i pagamenti del 2021 e del 2024, dovrebbero operare le guarentigie del sanitario, con il limite del triplo della maggiore retribuzione ex art. 9, comma 5, e la decadenza ex art. 13.
La Sezione aderisce all’orientamento nomofilattico dell’appello contabile, che ancora l’applicabilità della legge al fatto materiale della condotta e non al perfezionamento dell’esborso. Richiama le decisioni della Prima Sezione d’Appello n. 82/2025 del 5 giugno 2025 e della Seconda Sezione d’Appello n. 171/2025 del 25 luglio 2025, che hanno valorizzato la natura sostanziale della disciplina e la sua irretroattività. Poiché la condotta è del 29 ottobre 2011, le tutele non si applicano.
Il Collegio non manca di segnalare il quadro contraddittorio: l’azienda ha comunicato l’avvio del giudizio civile proprio ai sensi della legge Gelli-Bianco, e il processo civile ha seguito le forme della consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c., mentre in sede contabile la stessa normativa viene negata.
Nel merito, il giudizio si concentra sul nesso causale. La Sezione ricorda il principio delle Sezioni Unite n. 30328/2002: la condotta è causa dell’evento solo se, con il ragionamento controfattuale, l’evento non si sarebbe verificato, o si sarebbe verificato in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. Il coefficiente statistico non basta.
La consulenza tecnica del giudizio civile non collega direttamente l’operato del sanitario all’evento morte: parla di elemento concausale e di riduzione delle chance di sopravvivenza. La Sezione rileva che il medico richiese l’esame in tempi ristretti, non aveva ancora gli esiti ematologici, e si basò su valori di creatinina costanti, di grado moderato, noti da precedenti ricoveri. Il paziente era già in anuria all’accesso, e l’esame era stato eseguito con lo stesso mezzo di contrasto poche settimane prima senza conseguenze.
La Sezione non condivide l’impostazione della sentenza civile, che attribuisce il decesso all’esame diagnostico e lo reputa controindicato. Ribadisce che l’insufficienza probatoria sul nesso impone l’assoluzione. Passando all’elemento soggettivo, la condotta è ritenuta conforme alle linee guida e corretta secondo una valutazione ex ante; attendere inutilmente il referto avrebbe potuto costituire negligenza. La domanda è respinta per difetto di prova del nesso causale e della colpa grave.
Nota della Redazione
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