Responsabilità del custode per incendio e contributo concausale della res (Cass. civ. Sez. 3 n. 16177 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di incendio di un bene, ai fini della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati ad altro bene, è sufficiente accertare, secondo il criterio del più probabile che non, che la res in custodia abbia avuto un ruolo anche solo concausale nella verificazione dell’eventus damni. Non è necessario che la res custodita sia stata l’origine dell’incendio, essendo sufficiente che abbia contribuito alla sua diffusione, anche semplicemente propagandolo. La causa ignota dello sviluppo dell’incendio resta a carico del custode, il quale è onerato di provare il caso fortuito, che può consistere anche nella condotta di un terzo, purché imprevedibile e non prevenibile. L’azione dolosa di terzi non integra di per sé il caso fortuito.
Il Fatto
Nella notte tra il 3 e il 4 marzo 2012, un incendio divampava nell’autorimessa ove erano parcheggiati tre automezzi della società ricorrente, insieme a una motrice di proprietà della società assicurata dalla controricorrente. I Vigili del Fuoco non riuscirono a individuare con certezza il punto di origine delle fiamme, mentre il consulente tecnico nominato in sede di accertamento tecnico preventivo ipotizzò che l’incendio fosse partito da pneumatici accatastati e che il primo veicolo a incendiarsi fosse stato proprio la motrice assicurata.
La società danneggiata convenne in giudizio l’assicuratore e i soci della società proprietaria del veicolo, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni. Il Tribunale rigettò la domanda, escludendo il nesso causale e ravvisando il caso fortuito nella condotta di terzi ignoti. La Corte d’appello confermava la decisione, e la società proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La vicenda coinvolge l’incendio di un’autorimessa dove erano parcheggiati più veicoli. La Corte ha rigettato i motivi relativi all’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore, ribadendo che il terzo danneggiato non può agire direttamente contro l’assicuratore del responsabile, essendo estraneo al rapporto contrattuale, e che la richiesta dell’assicurato di pagamento diretto attiene solo alle modalità di esecuzione della prestazione indennitaria. Ha inoltre dichiarato inammissibile la censura relativa all’utilizzo di una consulenza svolta in un diverso giudizio, poiché la questione non era stata dedotta nei gradi di merito e poiché le prove acquisite in altro processo possono essere utilizzate dal giudice una volta che siano state ritualmente acquisite e sottoposte al contraddittorio delle parti.
La Corte ha invece accolto i motivi concernenti il nesso causale. Ha affermato il principio secondo cui la res incendiata non deve essere necessariamente all’origine dell’incendio, ma è sufficiente che abbia contribuito concausalmente alla diffusione delle fiamme. La Corte territoriale aveva errato nell’escludere la rilevanza del veicolo assicurato sulla base del fatto che non era certo che fosse stato il primo a prendere fuoco, senza considerare che l’esplosione del suo serbatoio aveva indubbiamente alimentato l’incendio e contribuito alla propagazione delle fiamme agli altri veicoli.
Inoltre, la Corte ha chiarito che l’azione dolosa di terzi non costituisce di per sé caso fortuito, a meno che il custode non dimostri l’imprevenibilità e l’imprevedibilità dell’intervento del terzo sulla cosa custodita. La causa ignota dello sviluppo dell’incendio resta a carico del custode. La Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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