Il vizio di omesso esame riguarda solo i fatti storici, non le deduzioni difensive (Cass. civ. Sez. 3 n. 2190 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., deduca l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio qualora la censura non verta su un preciso accadimento storico o naturalistico, ma su mere argomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive, le quali non integrano la nozione di “fatto” richiesta dalla norma. La violazione o falsa applicazione di legge deve essere dedotta non solo con la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche con specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, idonee a dimostrare il contrasto tra la statuizione impugnata e il diritto applicato; in mancanza, il motivo è inammissibile e, ove la questione non sia stata trattata nel giudizio di merito, configura un novum non prospettabile per la prima volta in sede di legittimità.
Il Fatto
La società ricorrente aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui le era stato ingiunto il pagamento di una somma in favore della controricorrente, a titolo di corrispettivo per servizi di trasporto. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, ritenendo non provato un contratto di trasporto diretto tra le parti, avendo la ricorrente avuto quale interlocutore un terzo soggetto, al quale aveva versato il corrispettivo.
La Corte d’appello, riformando la sentenza di primo grado, aveva accolto la domanda della società creditrice, ritenendo che l’accettazione della merce, comprovata dai documenti di trasporto non contestati, costituisse la dichiarazione di voler profittare del contratto a favore di terzo, legittimando il vettore a richiedere direttamente al destinatario il pagamento del corrispettivo. Avverso tale sentenza la società soccombente ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 1189 c.c. in relazione al pagamento al creditore apparente. La censura, infatti, non attingeva la ratio decidendi della sentenza impugnata, che non aveva fatto applicazione della predetta norma, né era stato dimostrato che la relativa questione fosse stata mai invocata nel giudizio di merito, configurandosi pertanto come questione nuova. La Corte ha precisato che l’error in iudicando deve essere presentato mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, volte a mostrare il contrasto tra le affermazioni in diritto della sentenza gravata e le norme regolatrici della fattispecie, non essendo sufficiente la mera indicazione delle norme asseritamente violate.
Quanto alla doglianza proposta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la Corte ha rilevato l’assorbente mancato adempimento dell’onere di allegazione, essendo la censura formulata in maniera generica e priva dell’indicazione del dato extratestuale dal quale evincere l’esistenza del fatto omesso.
Con riferimento al secondo motivo, concernente l’omesso esame di fatti decisivi, la Corte ha chiarito che la nozione di “fatto” rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. deve intendersi riferita a un preciso accadimento storico o naturalistico, e non già alle argomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive, né a una moltitudine di fatti e circostanze o al vario insieme dei materiali di causa. Ha inoltre escluso che la censura potesse trovare accoglimento, risultando del tutto scollegata dal percorso argomentativo della sentenza impugnata. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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