Sovrafatturazione e operazioni oggettivamente inesistenti: no ultrapetizione (Cass. civ. Sez. V n. 31860 del 06.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di ultrapetizione, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., non sussiste quando il giudice di merito esamina la questione della sovrafatturazione dei costi, ove la stessa sia stata contestata nell’atto impositivo come fatturazione per operazioni in tutto o in parte inesistenti. La contestazione della sovrafatturazione rientra, infatti, nella categoria delle operazioni oggettivamente inesistenti, poiché far lievitare i costi mediante fatturazione di forniture gonfiate negli importi realizza un’operazione oggettivamente inesistente in parte qua. Il potere-dovere del giudice di inquadrare i fatti e gli atti nella esatta disciplina giuridica incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introdurre nuovi elementi di fatto nel tema controverso. Ne consegue che la valutazione del giudice non amplia il thema decidendum ma resta nei limiti delle contestazioni dell’amministrazione finanziaria.

Il Fatto

La vicenda origina da un avviso di accertamento con cui, per l’anno d’imposta 2008, l’amministrazione finanziaria ha recuperato IVA in relazione al ricorso a fatture per operazioni inesistenti, riferite alla realizzazione di una struttura alberghiera. I contribuenti, in qualità di soci della società committente, hanno impugnato l’atto.

La Commissione tributaria provinciale ha accolto parzialmente i ricorsi, riconoscendo la detraibilità dell’IVA sugli acquisti nella misura del 50 per cento. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, previa riunione dei procedimenti, ha rigettato l’appello dell’amministrazione e accolto quello dei contribuenti, escludendo dapprima la violazione del thema decidendum e ritenendo, poi, provata l’effettiva esistenza delle operazioni. L’amministrazione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 101 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. L’amministrazione censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha ravvisato ultrapetizione nella decisione di primo grado con riferimento alla sovrafatturazione dei costi. Richiama la pagina dell’atto impositivo ove aveva specificamente contestato alla società la sovrafatturazione e la contabilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.

Il secondo motivo denuncia invece, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per motivazione apparente, per essere la decisione acriticamente motivata per relationem all’atto di appello della società nel giudizio connesso.

La Corte ritiene fondato il primo motivo e assorbito il secondo. Richiama il principio per cui il potere-dovere del giudice di inquadrare nell’esatta disciplina giuridica i fatti incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi: il vizio ricorre quando il giudice altera gli elementi obiettivi dell’azione, pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori, secondo Cass., 10/01/2025, n. 644.

Nel caso concreto la contestazione relativa alla sovrafatturazione, oltre a essere riportata nell’atto impositivo e in appello, è ampiamente inquadrabile nella categoria delle operazioni oggettivamente inesistenti: far lievitare i costi mediante fatturazione di forniture gonfiate negli importi realizza un’operazione oggettivamente inesistente in parte qua. La sentenza impugnata, considerando la sovrafatturazione come distinta dall’operazione oggettivamente inesistente, ha erroneamente ravvisato l’ultrapetizione: il giudice di prime cure non aveva esondato dalle contestazioni dell’amministrazione. La Corte richiama in tal senso la propria Cass., 25/06/2024, n. 17330.

La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *