L’ordinanza di estinzione firmata dal solo presidente è sentenza nulla (Cass. civ. Sez. I n. 16446 del 13.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento collegiale di appello, adottato in forma di ordinanza, con cui si dichiari l’estinzione del processo ha natura sostanziale di sentenza, giacché a tal fine rileva non la forma esteriore o la denominazione, ma l’effetto giuridico destinato a produrre e la pronuncia sui presupposti processuali. Esso è quindi impugnabile con ricorso per cassazione e non è soggetto a reclamo. Tale provvedimento, privo della sottoscrizione del consigliere relatore prescritta dall’art. 132 cod. proc. civ., è affetto da insanabile nullità ai sensi dell’art. 161, secondo comma, cod. proc. civ., rilevabile d’ufficio in sede di legittimità, non ostandovi la possibilità di proporre opposizione all’esecuzione avverso un titolo anteriore.

Il Fatto

La corte d’appello aveva dichiarato estinto il giudizio d’appello promosso da una banca, per la riforma della sentenza di primo grado che aveva accolto le domande della controparte in tema di rideterminazione del saldo di due rapporti di conto corrente. Il giudice del gravame aveva rilevato che l’atto di appello era stato notificato all’appellato e che questi era deceduto prima della propria costituzione in giudizio, con conseguente interruzione automatica del processo; avevano poi le parti omesso di proseguire o riassumere nel termine perentorio decorrente dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo.

La banca ricorrente ha impugnato il provvedimento con sette motivi, deducendo la violazione delle norme sull’interruzione e sulla riassunzione, l’inidoneità della comunicazione PEC ai fini della conoscenza legale, la tempestività del ricorso depositato per la prosecuzione del giudizio, l’inefficacia degli atti depositati dal difensore della parte deceduta e il difetto d’integrazione del contraddittorio verso gli eredi. L’erede ha replicato con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha affrontato anzitutto il nodo della natura del provvedimento impugnato. Ha osservato che l’ordinanza collegiale dichiarativa dell’estinzione, ancorché non soggetta a reclamo, è impugnabile con ricorso per cassazione, perché per stabilire se un atto sia sentenza occorre guardare al contenuto sostanziale e all’effetto giuridico, non alla forma o al nomen iuris.

Ha però precisato che la validità del provvedimento esige il possesso dei requisiti di contenuto e forma prescritti dall’art. 132 cod. proc. civ., tra cui la sottoscrizione del presidente e del giudice relatore. Nel caso concreto l’ordinanza era firmata dal solo presidente e non anche dal consigliere relatore.

La Corte ha quindi confrontato i due orientamenti emersi nella propria giurisprudenza. L’indirizzo prevalente ravvisava, in tale evenienza, la inesistenza giuridica o nullità insanabile, rilevabile anche d’ufficio. L’indirizzo minoritario, maturato sul versante esecutivo, negava l’interesse al ricorso, ritenendo la parte sempre legittimata a proporre opposizione all’esecuzione.

Il collegio ha aderito al primo orientamento, ritenendo non condivisibile il secondo. Ha chiarito che l’ordinanza priva delle necessarie sottoscrizioni resta una sentenza in senso sostanziale, ma è una sentenza insanabilmente invalida ai sensi dell’art. 161, secondo comma, cod. proc. civ., per il deficit delle firme.

Quanto all’interesse, la Corte ha escluso che esso manchi sol perché il provvedimento è inefficace a formare il giudicato sul titolo esecutivo anteriore: l’estinzione ha impedito all’appellante di ottenere la riforma a sé sfavorevole, e la possibilità di proporre opposizione all’esecuzione configura un interesse concorrente, non sostitutivo. L’ordinanza è stata dunque cassata, con rilevazione d’ufficio della nullità e rinvio restitutorio alla corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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