Notifica non riuscita e inerzia del notificante: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. V n. 11335 del 30.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, l’estensione del principio di scissione degli effetti alla procedura notificatoria mancata, ai fini della conservazione degli effetti collegati alla richiesta originaria, è condizionata all’accertamento dell’assenza di colpa del notificante. Tale accertamento rileva sotto un duplice aspetto: da un lato, il mancato perfezionamento non deve derivare da responsabilità della parte; dall’altro, la parte non deve restare inerte, ma deve agire con diligenza per assicurare la continuità e la speditezza del procedimento. La riattivazione del procedimento notificatorio deve intervenire entro la metà del termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ. L’inerzia protratta oltre tale soglia, pur in presenza di sospensione emergenziale dei termini, determina l’inammissibilità del ricorso per tardività.

Il Fatto

Una società contribuente impugna la sentenza della C.T.R. dell’Emilia-Romagna che, in accoglimento dell’appello, aveva riformato la decisione di primo grado di rigetto del ricorso avverso un’ingiunzione di pagamento relativa alla TIA per l’anno 2009. La commissione regionale aveva ritenuto provata l’insussistenza del presupposto tariffario e non dovuta l’IVA, data la natura tributaria del tributo.

Il ricorso per cassazione, notificato il 20 luglio 2019, non era andato a buon fine per irreperibilità del domiciliatario presso il domicilio eletto. Appresa la notizia il 27 luglio 2019 e acquisita la variazione di indirizzo dall’Ordine professionale il 29 agosto 2019, la parte ricorrente presenta istanza di rimessione in termini il 14 settembre 2019 e rinnova la notifica solo il 21 aprile 2020. La controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per tardività.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via pregiudiziale l’eccezione di inammissibilità, speculare all’istanza di rimessione in termini. Il Collegio richiama il principio per cui la conservazione degli effetti della notifica non riuscita è subordinata alla assenza di colpa del notificante, che deve manifestarsi tanto sul piano della non imputabilità dell’insuccesso, quanto su quello della diligente attivazione per assicurare continuità e speditezza al procedimento.

La Corte assume come riferimento la pronuncia delle Sezioni Unite n. 13394 del 28 aprile 2022, che richiede la riattivazione del procedimento notificatorio entro la metà del termine ex art. 325 cod. proc. civ., escludendo che l’inerzia possa essere giustificata dall’attesa dell’udienza o dalla sola allegazione di circostanze non provate.

Applicando tale principio al caso, il Collegio rileva che, dopo la decisione della C.T.R. depositata il 22 gennaio 2019 e la notifica del 20 luglio 2019 non andata a buon fine, il ricorrente ha formulato l’istanza ex art. 294 cod. proc. civ. solo il 14 settembre 2019, ignorando i principi enunciati dalle Sezioni Unite n. 14594 del 15 luglio 2016 e n. 17352 del 24 luglio 2009. Né il provvedimento del Coordinatore della Sezione Sesta civile del 28 gennaio 2020, che richiamava tali decisioni, ha indotto la parte a pronta ripresa del processo notificatorio.

Tra il 28 gennaio 2020 e il 9 marzo 2020, data di inizio della sospensione emergenziale dei termini, sono intercorsi trentuno giorni, oltre la metà del termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ. Ma la Corte considera dirimente l’ingiustificata inerzia protrattasi per mesi prima del provvedimento di non luogo a provvedere, per dirimente tale profilo l’inerzia stessa successiva alla conoscenza del mancato recapito iniziale.

Ne deriva l’inammissibilità del ricorso per tardività, non preclusa dalla costituzione della controricorrente, essendo ormai passata in giudicato la sentenza impugnata. Conseguono la condanna alle spese di lite e l’annotazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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