Credito per bonifica ammesso al passivo solo per spese già sostenute (Cass. civ. Sez. I n. 22577 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il credito vantato dall’ente territoriale nei confronti della procedura concorsuale per interventi di bonifica e ripristino ambientale eseguiti in via sostitutiva è ammissibile al passivo solo per le spese già sostenute, con esclusione di quelle ancora da sostenere. L’art. 253, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 subordina il diritto di rivalsa all’effettiva sopportazione delle spese, sicché non è sufficiente la produzione della determina di affidamento o del contratto di appalto. È, invece, necessario dimostrare l’avvenuto pagamento delle opere di ripristino.
Il Fatto
Il Comune aveva ingiunto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di una società, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, di provvedere allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi. Rimasta inadempiente la procedura, l’ente aveva affidato il servizio a una ditta mediante determina dirigenziale, presentando poi domanda di insinuazione al passivo per l’importo corrispondente, in prededuzione ex art. 253, comma 4, TUA. Il tribunale rigettava l’opposizione allo stato passivo, rilevando la mancata prova del contratto di affidamento e dell’effettivo pagamento della somma. Il Comune ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 183 TUEL, 2697 c.c. e 99 l.f., sostenendo che l’obbligazione era sorta con l’adozione della determina di affidamento e che la documentazione prodotta fosse sufficiente a provare il credito. La Corte ha ritenuto i motivi infondati, richiamando il disposto dell’art. 253 TUA, che subordina la rivalsa alle spese sostenute per gli interventi eseguiti d’ufficio.
La Suprema Corte ha precisato che le ipotesi di ammissione ex art. 96 l.f. sono tassative e che non è possibile l’ammissione con riserva per spese future. Il diritto di rivalsa dell’ente territoriale sorge esclusivamente dopo l’effettuazione delle opere e la sopportazione delle relative spese, come chiarito da Sez. I n. 11597 del 2026 e da Cass. n. 5705 del 2013, in coerenza con la natura indennitaria dell’obbligazione (Cass. n. 199 del 2024; Corte cost. n. 151 del 2024).
Ne consegue che la produzione della determina di affidamento o del contratto di appalto è irrilevante, occorrendo dimostrare l’effettivo esborso. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.