Art. 630 c.c. Disposizioni a favore dei poveri

Le disposizioni a favore dei poveri e altre simili, espresse genericamente, senza che si determini l’uso o il pubblico istituto a cui beneficio sono fatte, s’intendono fatte in favore dei poveri del luogo in cui il testatore aveva il domicilio al tempo della sua morte, e i beni sono devoluti all’ente comunale di assistenza.

La precedente disposizione si applica anche quando la persona incaricata dal testatore di determinare l’uso o il pubblico istituto non può o non vuole accettare l’incarico.

Funzione della norma

L’art. 630 c.c. disciplina le disposizioni testamentarie a favore dei poveri come figura speciale di disposizione con finalità assistenziale, costruita per conservare la volontà benefica del testatore anche quando i beneficiari finali non siano nominativamente indicati, purché risultino lo scopo assistenziale e un oggetto patrimoniale determinato o determinabile. La norma non tratta quindi una disposizione a favore di persona incerta in senso proprio, perché la legge fornisce un criterio suppletivo legale di individuazione dei destinatari, impedendo che la sola mancata nominatività dei poveri produca automaticamente nullità (Cass. 11898/2015; Cass. 10803/2015).

Il criterio legale suppletivo di individuazione dei destinatari

Quando la disposizione a favore dei poveri è espressa genericamente, senza che il testatore determini l’uso o il pubblico istituto a cui beneficio è fatta, la legge stabilisce che essa si intende fatta in favore dei poveri del luogo in cui il testatore aveva il domicilio al tempo della morte, e che i beni sono devoluti all’ente comunale di assistenza. Il criterio legale supplisce quindi alla genericità della formula testamentaria, individuando sia i destinatari sostanziali (i poveri del luogo di domicilio) sia il soggetto che riceve e gestisce i beni (l’ente comunale di assistenza).

L’ipotesi in cui l’incaricato non possa o non voglia accettare

Lo stesso criterio suppletivo si applica quando il testatore abbia incaricato una persona di determinare l’uso della disposizione o il pubblico istituto beneficiario, ma questa persona non possa o non voglia accettare l’incarico: anche in questo caso, la disposizione non cade nel vuoto, ma si converte automaticamente nella destinazione legale a favore dei poveri del luogo di domicilio del testatore, con devoluzione dei beni all’ente comunale di assistenza.

Errori frequenti

  • Ritenere nulla la disposizione a favore dei poveri per la mancata indicazione di un uso specifico o di un istituto beneficiario. La legge fornisce un criterio suppletivo che individua automaticamente destinatari e gestore dei beni.
  • Considerare la disposizione caducata quando la persona incaricata di determinare l’uso non accetti l’incarico. In tal caso opera lo stesso meccanismo suppletivo previsto per la genericità originaria della disposizione.
  • Assimilare questa fattispecie alla disposizione a favore di persona incerta ex art. 628 c.c. L’art. 630 c.c. non richiede la determinabilità di un beneficiario personale, ma opera tramite un criterio legale di destinazione.

Cosa fare

Va verificato se la disposizione a favore dei poveri indichi o meno l’uso specifico o il pubblico istituto beneficiario, per stabilire se operi il criterio suppletivo legale.

Va accertato, in presenza di una persona incaricata dal testatore di determinare l’uso, se essa abbia accettato l’incarico oppure non possa o non voglia farlo, condizione che determina l’applicazione della medesima disciplina suppletiva.

Va individuato il domicilio del testatore al tempo della morte, elemento decisivo per stabilire quale ente comunale di assistenza sia destinatario della devoluzione dei beni.

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