La donazione indiretta è provabile con presunzioni anche senza azione di riduzione e la collazione avviene per imputazione (Cass. civ. Sez. II n. 19230 del 12.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La donazione indiretta, configurandosi come negozio con causa onerosa volto a realizzare un fine liberale, si distingue dalla donazione simulata e non soggiace ai limiti probatori di cui all’art. 1417 c.c., sicché la prova della natura liberale può essere fornita anche mediante presunzioni, pur in assenza di allegazione della qualità di legittimario. Il legittimario che agisce in riduzione non ha l’onere di indicare in termini numerici il valore dei beni e la conseguente lesione, potendo allegare e provare gli elementi occorrenti anche ricorrendo a presunzioni semplici. L’azione di riduzione e la collazione possono concorrere: la prima sacrifica i donatari nei limiti occorrenti a reintegrare la legittima lesa, la seconda pone il bene donato in comunione fra i coeredi senza riguardo alla distinzione tra legittima e disponibile. La collazione della donazione indiretta avviene per imputazione, con debito di valuta a carico del donatario rapportato al valore del bene alla data di apertura della successione, sicché non sono dovuti i frutti civili ma gli interessi legali.

Il Fatto

Gli attori, figli di primo letto del de cuius, agivano contro la vedova e la sorella per ottenere la riduzione e la collazione di una donazione indiretta asseritamente realizzata dal padre in favore della figlia di secondo letto, consistente nell’acquisto di un immobile intestato a quest’ultima ma pagato con denaro paterno. Il Tribunale rigettava la domanda e disponeva la divisione ereditaria. La Corte d’Appello di Firenze, confermando la sentenza di primo grado, reputava infondata l’azione di riduzione per carenza delle allegazioni sulla lesione della quota di riserva e, di conseguenza, rigettava anche la richiesta di collazione; rigettava altresì la domanda sui frutti e dichiarava inammissibile la domanda di accertamento del credito per l’apporto fornito al patrimonio del padre.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione accoglie il primo e il secondo motivo, ravvisando l’errore della Corte territoriale nell’aver tratto dall’infondatezza dell’azione di riduzione l’impossibilità di accogliere la domanda di accertamento della natura liberale della fattispecie in vista della collazione. La sentenza impugnata ha, infatti, applicato alla donazione indiretta le limitazioni probatorie proprie della donazione simulata, senza considerare che la distinzione tra le due figure impedisce di estendere alla prima i limiti di cui all’art. 1417 c.c..

La vicenda dell’acquisto dell’immobile con denaro del genitore e intestazione alla figlia integra gli estremi della donazione indiretta, come delineata dalle Sezioni Unite n. 9282/1992. La prova dell’effettiva natura liberale del negozio può essere data anche a mezzo di presunzioni, pur quando non si alleghi la qualità di legittimario, con la conseguenza che la richiesta di accertamento non poteva essere elusa facendo richiamo all’infondatezza dell’azione di riduzione. La Corte richiama i precedenti per cui l’azione di riduzione non esclude l’operatività della collazione, intervenendo la seconda in un secondo tempo, dopo la reintegrazione della legittima, per redistribuire l’eventuale eccedenza della disponibile.

Quanto al terzo motivo, relativo ai frutti del bene oggetto della pretesa donazione, la Corte lo rigetta: la collazione della donazione indiretta avviene esclusivamente per imputazione, sicché il valore del bene viene a far parte della massa ereditaria sin dall’apertura della successione come debito di valuta a carico del donatario. Non sono quindi dovuti i frutti civili dell’immobile, ma gli interessi legali sulla somma corrispondente al valore del bene, con decorrenza dal momento dell’apertura della successione.

Il quarto motivo risulta inammissibile, poiché non censura l’error in procedendo in cui sarebbe incorso il giudice d’appello dichiarando l’inammissibilità del motivo di gravame per mancanza di specificità. Una volta passata in giudicato la statuizione di inammissibilità, viene meno l’interesse della parte a far valere in sede di legittimità l’erroneità delle ulteriori statuizioni della decisione impugnata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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