Art. 652 c.c. Legato di cosa solo in parte del testatore

Se al testatore appartiene una parte della cosa legata o un diritto sulla medesima, il legato è valido solo relativamente a questa parte o a questo diritto, salvo che risulti la volontà del testatore di legare la cosa per intero, in conformità dell’articolo precedente.

Funzione della norma

L’art. 652 c.c. disciplina il legato avente ad oggetto una cosa determinata che appartiene al testatore solo in parte: una cosa solo in parte del testatore, non una cosa integralmente altrui né una cosa interamente compresa nell’asse. La regola ordinaria è la validità limitata alla quota o al diritto effettivamente appartenente al testatore, salvo che risulti la sua volontà di legare la cosa per intero, secondo lo schema dell’art. 651 c.c.

La quota ideale di comproprietà: un caso applicativo

«La stessa pronuncia invocata dall’attrice sul punto (Cass. 5485/2002) ha ritenuto la nullità di un legato avente ad oggetto due stanze comprese in un immobile in comproprietà, nullità motivata per il fatto che tale porzione immobiliare non apparteneva in via esclusiva al de cuius, mentre è stato ritenuto valido il legato avente ad oggetto una quota (1/3) di proprietà del medesimo immobile, quota di cui la testatrice era proprietaria e di cui poteva quindi disporre.» (Trib. La Spezia 438/2024)

Per cosa solo in parte del testatore la giurisprudenza valorizza soprattutto l’ipotesi della quota ideale di comproprietà su bene indiviso, ma il criterio è estensibile anche ai casi in cui il testatore disponga di un diritto parziale o limitato e descriva il bene come se fosse integralmente proprio. In ogni caso, il punto tecnico resta la verifica della reale misura della titolarità del de cuius e della parte residua spettante al terzo.

Il rapporto con l’art. 651 c.c.

Il rapporto con l’art. 651 c.c. è di contiguità ma non di sovrapposizione: l’art. 652 c.c. opera quando la cosa è solo in parte del testatore, e quindi salva quantomeno la quota sua; l’art. 651 c.c. concerne invece la cosa integralmente dell’onerato o di un terzo, e proprio questa diversità giustifica nell’art. 652 c.c. una soluzione di efficacia parziale pro quota come regola ordinaria.

Il rapporto con l’art. 654 c.c.

La differenza essenziale rispetto all’art. 654 c.c. è che, nell’ipotesi dell’art. 652 c.c., la cosa è presente nell’asse almeno per la quota del testatore, mentre nella diversa figura disciplinata dall’art. 654 c.c. la cosa manca del tutto all’asse ereditario.

Errori frequenti

  • Ritenere nullo l’intero legato quando il testatore disponeva solo di una quota della cosa legata. La regola ordinaria è la validità limitata alla quota o al diritto effettivamente appartenente al testatore.
  • Presumere sempre la volontà di legare la cosa per intero. Tale volontà deve risultare specificamente, in conformità ai criteri già visti per l’art. 651 c.c.
  • Confondere la porzione materiale di un immobile in comproprietà con la quota ideale di comproprietà. Solo la quota ideale, di cui il testatore è effettivamente titolare, può essere validamente legata; una porzione materiale specifica di un bene in comproprietà, se non appartenente in via esclusiva al de cuius, resta soggetta alla disciplina dell’art. 651 c.c.

Cosa fare

Va accertata con precisione la reale misura della titolarità del testatore sulla cosa legata, distinguendo tra quota ideale di comproprietà e porzione materiale del bene.

Va verificato se dal testamento risulti la volontà del testatore di legare la cosa per intero, secondo i medesimi criteri di accertamento della consapevolezza previsti per l’art. 651 c.c.

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