Art. 746 c.c. Collazione d’immobili
La collazione di un bene immobile si fa o col rendere il bene in natura o con l’imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce.
Se l’immobile è stato alienato o ipotecato, la collazione si fa soltanto con l’imputazione.
Funzione della norma
L’art. 746 c.c. disciplina la modalità di conferimento in collazione dei beni immobili donati dal de cuius ai soggetti obbligati ex art. 737 c.c., configurando come regola una facoltà del coerede donatario di scegliere tra il conferimento in natura del bene e la collazione per imputazione del relativo valore. La norma non incide sulla validità della donazione, ma regola il modo in cui il vantaggio già ricevuto viene riassorbito nella divisione ereditaria per ristabilire l’equilibrio tra condividenti, e si coordina con l’art. 725 c.c. sui prelevamenti, con l’art. 747 c.c. sul criterio temporale di stima, con l’art. 748 c.c. su miglioramenti, spese e deterioramenti e, sul piano processuale, con l’art. 713 c.c.
La ratio applicativa non è una generica preferenza per l’una o l’altra tecnica, ma il bilanciamento tra due interessi concorrenti: consentire al donatario di conservare la titolarità del bene se ciò non pregiudica la parità divisoria, e assicurare che il valore del donatum rientri comunque nel meccanismo perequativo della successione.
Natura della scelta e differenza tra le due forme di collazione
«Quando la donazione abbia avuto ad oggetto un immobile, il coerede donatario non ha bisogno di alcuna dispensa dalla collazione per ritenere il bene donato, imputandone il valore alla propria porzione, giacché proprio la legge (art. 746 c.c.) riserva a lui la scelta fra il conferimento in natura e quello per imputazione (Cass. 1521/1980). La collazione, in entrambe le forme in cui è prevista dalla legge, rappresenta un istituto preordinato dalla legge per la formazione della massa ereditaria, allo scopo di assicurare l’equilibrio e la parità di trattamento in senso relativo tra i coeredi. La differenza tra i due modi di collazione consiste in ciò che, mentre quella in natura consta di un’unica operazione, che implica un effettivo incremento dei beni in comunione, la collazione per imputazione ne postula due, l’addebito del valore dei beni donati a carico della quota dell’erede donatario e il contemporaneo prelevamento di una corrispondente quantità di beni da parte degli eredi non donatari: soltanto nella collazione per imputazione i beni rimangono sempre in proprietà del coerede donatario, che li trattiene in virtù della donazione ricevuta e deve versare alla massa solo l’equivalente pecuniario, il che di norma avviene soltanto idealmente» (Cass. 2453/1976). Solo con la collazione in natura il bene diventa, in termini reali, oggetto di comunione fra il donatario e gli altri coeredi (Cass. 4777/1983); con la collazione per imputazione è ripartito invece il valore della donazione, e il bene donato rimane di proprietà del donatario (Cass. 25646/2008; Cass. 9177/2018). La sentenza che dispone la collazione senza specificare il modo in cui essa debba aver luogo non comporta necessariamente il conferimento in natura del bene donato (Cass. 1481/1979). La facoltà di scelta attribuita al donatario deve intendersi senza alcun limite, anche quando il valore del bene donato sia superiore al valore della quota: in tal caso, ove il coerede scelga l’imputazione, dovrà imputare alla sua quota il valore della donazione fino a concorrenza del valore della quota stessa, e dovrà versare alla massa l’equivalente pecuniario dell’eccedenza (Cass. 3598/1956; Cass. 28196/2020). In assenza di una specifica manifestazione di volontà del donatario per il conferimento in natura, la collazione di una donazione di bene immobile deve avvenire per imputazione.» (Cass. 17409/2023)
Il limite legale: alienazione o ipoteca dell’immobile
Il problema pratico centrale dell’art. 746 c.c. è individuare il confine tra la fattispecie regolata, in cui il bene è ancora nel patrimonio del donatario e la scelta resta aperta, e le fattispecie in cui il legislatore impone la collazione per imputazione, come accade quando l’immobile sia stato alienato o ipotecato: in tal caso il reso in natura è incompatibile con la circolazione del diritto e con la tutela dei terzi. La collazione in natura è figura valida finché il bene può rientrare materialmente nella massa; la collazione per imputazione è necessaria quando il bene non può più essere restituito libero e integro alla comunione, oppure quando il processo divisorio richieda, per inerzia del donatario, un criterio residuale.
Cass. 19072/2024 chiarisce che la legge non prevede una decadenza dall’esercizio della scelta, ma che il giudice, in presenza di inerzia incompatibile con la definizione della lite, può fare applicazione della collazione per imputazione come criterio residuale: per l’attore ciò offre una base per impedire tattiche dilatorie del coerede donatario; per il convenuto segnala l’esigenza di formalizzare tempestivamente la propria opzione nel giudizio divisorio.
Distinzione dall’imputazione ex se e dalla riunione fittizia
L’art. 746 c.c. va distinto sia dall’imputazione ex se dell’art. 564 c.c., che opera come condizione dell’azione di riduzione e ha funzione reintegrativa della legittima, sia dalla riunione fittizia dell’art. 556 c.c., che serve a calcolare la disponibile e la riserva: la collazione per imputazione è una modalità di conferimento nel rapporto interno tra coeredi e può dar luogo, se il valore del bene supera la quota del donatario, a un’obbligazione pecuniaria verso la massa senza che ciò richieda di per sé un’azione di riduzione. Cass. 9813/2023 chiarisce che la collazione, specie quando involga liberalità indirette, richiede specifica deduzione nel giudizio divisorio, mentre l’imputazione ex se può operare come eccezione nel diverso contesto della riduzione.
Il momento di stima e il regime del conguaglio
L’art. 747 c.c. fissa il criterio temporale del valore al momento dell’apertura della successione, ma occorre distinguere il momento di stima rilevante per la verifica dell’equilibrio divisorio dal regime del conguaglio pecuniario eventualmente dovuto. Cass. 17755/2023 afferma che l’eccedenza del valore donato rispetto alla quota del coerede donatario deve essere versata in denaro assumendo come base il valore del bene al tempo dell’apertura della successione. Cass. 32056/2025 distingue tra il valore da assumere per verificare la lesione o la composizione delle quote, ancorato all’apertura della successione, e il conguaglio in denaro, qualificato come debito di valore fino alla decisione: la distinzione offre la base per domandare la rivalutazione del conguaglio o per contestarne il calcolo quando la controparte lo tratti impropriamente come somma immutabile.
Cass. 12258/2025 censura la mancata effettuazione dei prelevamenti da parte del giudice di merito, ribadendo che l’imputazione del bene donato richiede il successivo riequilibrio della massa attraverso l’addebito e i prelevamenti: l’operazione divisoria non si arresta alla sola stima del bene.
Donazione diretta, indiretta o vendita simulata: onere della prova
L’art. 746 c.c. presuppone una donazione già giuridicamente qualificata come tale; il terreno di lite è spesso anteriore, cioè l’accertamento se il bene immobile formalmente acquistato dal coerede integri una donazione diretta, una donazione indiretta o una vendita simulata. L’onere della prova grava sul coerede che chiede la collazione, ai sensi dell’art. 2697 c.c., e può essere assolto mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti quando si deduca una donazione indiretta immobiliare, come nel caso in cui il de cuius abbia fornito integralmente la provvista per l’acquisto intestato al figlio (Cass. 19527/2024). Indici utili per la vendita dissimulante una liberalità sono il mancato possesso del bene da parte dell’acquirente apparente, le condizioni economiche incompatibili con l’acquisto e le risultanze testimoniali e documentali convergenti. In senso analogo, quando gli altri coeredi deducano la simulazione della vendita, grava sull’acquirente l’onere di provare l’effettivo pagamento del prezzo (Trib. Palermo 752/2025).
Il ruolo della consulenza tecnica estimativa
L’art. 746 c.c. non detta criteri tecnici di valutazione, ma proprio per questo la CTU assume un ruolo centrale quando l’opzione sia per imputazione o quando si discuta dell’eccedenza del valore rispetto alla quota: la consulenza estimativa con metodo Market Comparison Approach è utilizzabile per la ricostruzione del valore del bene alla data rilevante, purché ancorata a puntuali allegazioni sui caratteri del cespite, sulle migliorie e sul mercato di riferimento (Trib. Rovigo 246/2025). Il donatario che opti per l’imputazione può pretendere la deduzione delle migliorie e delle spese straordinarie utili o necessarie, purché le alleghi e le provi con precisione, mentre i deterioramenti imputabili a sua colpa incidono in senso opposto sul valore rilevante (art. 748 c.c.).
Profili processuali
Cass. 5920/2025 e Cass. 18823/2023 confermano l’automatismo sostanziale della collazione nel giudizio divisorio tra legittimari: la collazione non richiede necessariamente una domanda autonoma quando il bene donato sia già introdotto nel thema decidendum della divisione, ma per le donazioni indirette o dissimulate occorre una specifica allegazione del fatto costitutivo, perché il giudice non può supplire con una ricerca esplorativa della liberalità. L’attore deve quindi costruire la domanda indicando il bene, il titolo liberale e la modalità di collazione rilevante o contestata, mentre il convenuto donatario, se intende trattenere l’immobile, deve esercitare in modo inequivoco la scelta per imputazione, presidiare la prova delle migliorie e contestare rigorosamente stima, provenienza della provvista o natura liberale dell’atto.
Errori frequenti
- Ritenere che il donatario debba ottenere una dispensa per trattenere l’immobile donato. La legge stessa gli riserva la scelta tra conferimento in natura e imputazione, senza necessità di alcuna dispensa.
- Presumere il conferimento in natura in assenza di una scelta espressa del donatario. In mancanza di manifestazione di volontà per il conferimento in natura, la collazione avviene per imputazione.
- Arrestare l’analisi alla sola stima del bene, senza completare l’operazione con addebito e prelevamenti. L’imputazione richiede il successivo riequilibrio della massa attraverso queste operazioni.
- Trattare il conguaglio pecuniario come somma immutabile, senza tener conto della sua natura di debito di valore. Il conguaglio è rivalutabile fino alla decisione, a differenza del valore di stima ancorato all’apertura della successione.
Cosa fare
Va accertata la natura liberale dell’attribuzione, distinguendo donazione diretta, donazione indiretta e vendita simulata, con onere della prova a carico di chi chiede la collazione.
Va verificato se l’immobile sia stato alienato o ipotecato dal donatario, circostanza che impone la collazione per imputazione senza possibilità di scelta.
Va richiesta, se necessaria, una CTU estimativa ancorata a puntuali allegazioni sui caratteri del bene, sulle migliorie e sul mercato di riferimento, per la corretta determinazione del valore da imputare e dell’eventuale conguaglio.