Art. 527 c.c. — I chiamati all’eredità, che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all’eredità stessa, decadono dalla facoltà di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici, nonostante la loro rinunzia.
La norma prevede un acquisto della qualità di erede che prescinde del tutto dalla volontà del chiamato: chi sottrae o nasconde beni ereditari diventa erede puro e semplice anche se ha già rinunziato, e perde comunque la possibilità di rinunziare in futuro. Non è un’ipotesi di accettazione, nemmeno tacita, ma un effetto che la legge fa discendere direttamente dalla condotta, a tutela dei creditori del defunto.
Cosa prevede l’articolo
Il presupposto è la sottrazione o l’occultamento di beni spettanti all’eredità da parte del chiamato. Al verificarsi di questa condotta, la legge collega due conseguenze: la decadenza dalla facoltà di rinunziare, e la qualificazione come erede puro e semplice, anche se il chiamato ha già rinunziato in precedenza.
Applicazione pratica
La fattispecie riguarda comportamenti posti in essere dopo l’apertura della successione. Si applica sia a chi ha sottratto o nascosto beni prima della propria rinuncia, sia a chi lo ha fatto in un momento successivo, purché il diritto di accettare l’eredità non sia ancora prescritto e l’eredità non sia stata nel frattempo accettata da altri chiamati.
L’istituto si distingue nettamente dall’accettazione tacita prevista dall’art. 476 c.c.: mentre questa si fonda sulla volontà del chiamato, effettiva o presupposta, nell’ipotesi dell’art. 527 c.c. il legislatore prescinde completamente da tale volontà ai fini dell’acquisto dell’eredità. Per questo la dottrina prevalente non la qualifica come una sanzione in senso tecnico, ma come una garanzia a favore dei creditori del defunto, ai quali non si potrebbe altrimenti opporre un esonero da responsabilità ottenuto tramite il beneficio d’inventario o la rinuncia.
Perché la norma trovi applicazione, occorre che in giudizio sia data prova sia della condotta materiale — la sottrazione o l’occultamento — sia dell’elemento soggettivo: l’animus (l’intenzione) di appropriazione, che integra la volontà univoca del chiamato di sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale offerta ai creditori del defunto.
Giurisprudenza
Problema: se la decadenza dalla facoltà di rinunziare operi solo quando la sottrazione o l’occultamento siano anteriori alla rinuncia, o anche quando siano successivi ad essa.
«L’art. 527 c.c., secondo cui i chiamati all’eredità che hanno sottratto o nascosto i beni a questa spettanti decadono dalla facoltà di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici, nonostante la loro rinunzia, è applicabile non soltanto nei confronti del chiamato il quale abbia commesso gli atti di sottrazione o di nascondimento prima della rinunzia all’eredità, ma anche nei confronti del chiamato il quale abbia posto in essere tali atti in un momento successivo, purché il diritto di accettare l’eredità non sia prescritto e questa non sia stata accettata da altri chiamati.» (Cass., sez. II, 6 dicembre 1984, n. 6412).
Il principio, richiamato espressamente, è stato confermato da Cass., sentenza n. 10927/2021. Secondo Cass., sentenza n. 21348/2014, inoltre, la fattispecie dell’art. 527 c.c. riguarda esclusivamente comportamenti posti in essere dal chiamato dopo l’apertura della successione.
Conseguenza pratica: non conta il momento in cui la sottrazione o l’occultamento vengono compiuti rispetto alla rinuncia: la norma si applica prima come dopo, purché non sia intervenuta la prescrizione del diritto di accettare e nessun altro chiamato abbia già accettato l’eredità.
Problema: quale natura giuridica abbia l’acquisto della qualità di erede previsto dall’art. 527 c.c., e come si distingua dall’accettazione tacita.
«L’art. 527 c.c. dispone che i chiamati all’eredità che hanno sottratto o nascosto i beni a questa spettanti decadono dalla facoltà di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici, nonostante la loro rinunzia. La fattispecie in esame si differenzia da quella dell’accettazione tacita dell’eredità, prevista dall’art. 476 c.c. E infatti, mentre l’accettazione tacita dell’eredità è basata sulla volontà del chiamato, effettiva o presupposta, nell’ipotesi prevista dall’art. 527 c.c., al contrario, il legislatore prescinde completamente, ai fini dell’acquisto dell’eredità, dalla concreta volontà del chiamato. Le ragioni per le quali, nell’ipotesi in esame, viene considerato erede colui che abbia compiuto atti non diretti, né espressamente né tacitamente, ad acquistare la qualità di erede, vengono spiegate dall’opinione prevalente non come una sanzione normativa, ma come una garanzia per i creditori del de cuius (il defunto), ai quali non si potrebbe opporre un esonero da responsabilità attraverso il beneficio d’inventario o la rinunzia.» (così Cass., sentenza n. 21348/2014).
Conseguenza pratica: non serve dimostrare che il chiamato volesse diventare erede, né espressamente né tacitamente: l’acquisto è automatico e discende dalla sola condotta di sottrazione o occultamento, proprio per impedire che l’erede possa sottrarsi alla responsabilità verso i creditori del defunto tramite il beneficio d’inventario o la rinuncia.
Problema: cosa debba essere provato in giudizio perché trovi applicazione la decadenza prevista dall’art. 527 c.c.
«L’art. 527 c.c. prevede che, in caso di sottrazione o occultamento di beni ereditari da parte dei chiamati all’eredità, questi ultimi non possano più rinunciare né, quantomeno, accettare con beneficio d’inventario, dovendo essere considerati, in caso di rinuncia, eredi puri e semplici. Tale disposizione intende tutelare i creditori del de cuius da quanti, chiamati all’eredità, fanno sparire tutti o parte dei beni ereditari per poi rinunziare all’eredità, sia da quanti, fatti sparire tutti o parte dei beni ereditari, accettano con beneficio d’inventario dopo aver ridotto la garanzia patrimoniale dei creditori, che potranno rivalersi soltanto su un relictum (patrimonio relitto, cioè lasciato dal defunto) più esiguo. Affinché possa applicarsi tale disposizione è necessario che in giudizio venga data prova della condotta integrante la sottrazione o l’occultamento e della presenza dell’elemento soggettivo — l’animus di appropriazione — integrante l’univoca volontà del chiamato di sottrarre alcuni beni ereditari alla garanzia patrimoniale del de cuius.» (Trib. Verona, sez. I, 3 novembre 2008).
Conseguenza pratica: chi invoca l’art. 527 c.c. deve provare non solo il fatto materiale della sottrazione o dell’occultamento, ma anche l’intenzione del chiamato di sottrarre quei beni alla garanzia dei creditori: senza la prova di entrambi gli elementi, la norma non trova applicazione.
Errori frequenti
Credere che la sottrazione o l’occultamento rilevino solo se anteriori alla rinuncia: rilevano anche se successivi, purché il diritto di accettare non sia prescritto e nessun altro chiamato abbia già accettato.
Confondere questa fattispecie con l’accettazione tacita ex art. 476 c.c.: qui l’acquisto è automatico e prescinde dalla volontà, effettiva o presupposta, del chiamato.
Considerare l’art. 527 c.c. una sanzione in senso tecnico: la giurisprudenza prevalente la qualifica come garanzia a tutela dei creditori del defunto.
Trascurare l’onere di provare, oltre alla condotta materiale, anche l’elemento soggettivo dell’animus di appropriazione.
Ritenere che una rinuncia già resa metta comunque al riparo dagli effetti di una sottrazione successiva: la norma prevale comunque, rendendo l’erede puro e semplice nonostante la rinuncia.
L’art. 527 c.c. chiude il cerchio delle tutele a favore dei creditori del defunto: chi tenta di spogliare l’eredità dei suoi beni non può rifugiarsi né nella rinuncia né nel beneficio d’inventario. La legge, in questo caso, non guarda alla volontà del chiamato, ma solo alla sua condotta.
Nota della Redazione
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