Art. 683 c.c. Testamento posteriore inefficace

La revocazione fatta con un testamento posteriore conserva la sua efficacia anche quando questo rimane senza effetto perché l’erede istituito o il legatario è premorto al testatore, o è incapace o indegno, ovvero ha rinunziato all’eredità o al legato.

Funzione della norma

L’art. 683 c.c. disciplina il caso in cui un testamento posteriore, pur avendo revocato espressamente o tacitamente disposizioni anteriori, resti inefficace per causa riferita all’istituito o al legatario. La norma fissa la regola decisiva per la pratica: tale inefficacia non fa rivivere automaticamente le disposizioni precedenti già revocate.

La funzione della norma è separare tre piani che nel contenzioso tendono a confondersi: validità del testamento posteriore come atto, efficacia delle attribuzioni in esso contenute, persistenza dell’effetto revocatorio da esso prodotto. Il codice esclude la scorciatoia secondo cui, caduta la nuova attribuzione, torna senz’altro la vecchia: se il secondo testamento è valido come atto e la sua inefficacia colpisce il beneficiario, la revoca resta ferma e la disposizione anteriore non rivive per ciò solo.

Le cause di inefficacia contemplate dalla norma

Le cause che rendono inefficace il testamento posteriore, pur non incidendo sulla persistenza della revoca, sono tassativamente indicate: premorienza dell’erede istituito o del legatario rispetto al testatore, incapacità o indegnità del beneficiario, rinuncia all’eredità o al legato da parte di quest’ultimo. In tutti questi casi il testamento posteriore resta un atto validamente formato, ma l’attribuzione in esso contenuta non produce effetto per una causa che riguarda esclusivamente il beneficiario, non la volontà revocatoria del testatore.

La distinzione tra validità dell’atto ed efficacia dell’attribuzione

Il punto centrale della norma è la distinzione tra la validità del testamento posteriore come atto giuridico e l’efficacia concreta dell’attribuzione patrimoniale in esso disposta. La revoca, espressa o tacita, prodotta da un testamento valido resta ferma anche se l’attribuzione a favore del nuovo istituito o legatario non si realizza: l’inefficacia sopravvenuta dell’attribuzione non retroagisce sulla validità dell’atto revocatorio in essa contenuto.

Errori frequenti

  • Ritenere che, venuta meno l’attribuzione al nuovo beneficiario, rivivano automaticamente le disposizioni anteriori revocate. La revoca resta ferma anche quando il testamento posteriore risulta inefficace per cause riferite al beneficiario.
  • Confondere l’invalidità del testamento posteriore come atto con la sua mera inefficacia per premorienza, incapacità, indegnità o rinuncia del beneficiario. Solo l’invalidità dell’atto, non la sua inefficacia per queste cause, può incidere sulla persistenza della revoca.

Cosa fare

Va distinto, nel caso concreto, se il testamento posteriore sia invalido come atto oppure semplicemente inefficace per premorienza, incapacità, indegnità o rinuncia del beneficiario, poiché solo la prima ipotesi può incidere sulla persistenza della revoca.

Va esclusa, in presenza di un testamento posteriore valido ma inefficace per una delle cause indicate, ogni pretesa di automatica reviviscenza delle disposizioni anteriori.

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