Consenso tacito del testatore e tolleranza familiare: esclusa l’interversione del possesso (Cass. civ. Sez. 2 n. 18007 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di divisione ereditaria, le particolari norme poste dal testatore per la formazione delle porzioni, ex art. 733 c.c., sono vincolanti per gli eredi e vanno interpretate alla luce del favor testamenti, restando ferme ove compatibili con il valore delle quote. La relazione di fatto con il bene, instaurata per mera tolleranza del titolare in ragione di un rapporto di stretta parentela, come quello padre-figlio, integra gli estremi della detenzione e non del possesso, ex art. 1144 c.c., ed è pertanto inidonea a fondare l’acquisto per usucapione, salvo che non sia dimostrata l’intervenuta interversione della detenzione in possesso. La realizzazione di opere di trasformazione con il tacito consenso del titolare e la prosecuzione del godimento per tolleranza dell’usufruttuario non integrano l’interversione. Infine, l’art. 686 c.c., in tema di revoca tacita del testamento per alienazione o trasformazione della cosa legata, si riferisce alle sole disposizioni a titolo particolare e non anche agli oneri modali di natura reale, con la conseguenza che la mancata opposizione del testatore alla trasformazione del bene non determina la revoca tacita dell’onere testamentario.

Il Fatto

Con atto di citazione, i germani proprietari di alcuni cespiti ereditari, per effetto di un testamento olografo del padre, convenivano in giudizio il fratello, chiedendone la condanna al rilascio degli immobili detenuti sine titulo, all’inibizione del passaggio attraverso il portone e la scala comune e al risarcimento dei danni. Il testatore aveva imposto al convenuto l’onere di costruire una scala esterna di accesso alla propria unità immobiliare, con facoltà di utilizzare il portone e la scala esistenti per un periodo di dieci anni.

Il convenuto resisteva, spiegando domanda riconvenzionale di usucapione dei beni e di acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia. Il Tribunale accoglieva le domande attoree, condannando il convenuto al rilascio e al pagamento di somme. La Corte d’appello, parzialmente accogliendo entrambi gli appelli, confermava la decisione, escludendo l’interversione del possesso e la revoca tacita dell’onere. Avverso tale sentenza, il soccombente proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, esaminati i motivi di ricorso, ha rigettato il ricorso, confermando integralmente la sentenza impugnata. In relazione ai motivi concernenti l’attribuzione del vano cucina, la Corte ha affermato che la questione della natura pertinenziale del vano rispetto all’appartamento assegnato era nuova e, comunque, i vani essenziali al completamento di un immobile destinato ad abitazione (cucina, bagno, soffitta) non sono pertinenze ma parti che concorrono pariteticamente alla sua utilizzazione. Ha inoltre ribadito che l’interpretazione del testamento, ex art. 1362 c.c., è riservata al giudice di merito e che la parte che ha proposto una delle opzioni ermeneutiche possibili non può contestare in sede di legittimità la scelta alternativa, purché plausibile, operata dal giudice.

Quanto all’usucapione del vano, la Corte ha escluso l’interversione della detenzione in possesso, valorizzando il rapporto di stretta parentela che giustifica la qualificazione del godimento come mera tolleranza, ai sensi dell’art. 1144 c.c.. La realizzazione di un manufatto nel 1976, con il tacito consenso del padre, e la successiva detenzione protrattasi per concessione della madre, usufruttuaria, non integrano gli estremi dell’interversione, essendo onere di chi invoca l’usucapione dimostrare il mutamento della detenzione in possesso.

Sulla dedotta revoca tacita dell’onere testamentario, la Corte ha precisato che l’art. 686 c.c. disciplina la revoca delle sole disposizioni a titolo particolare, non anche degli oneri modali; la mancata opposizione alle trasformazioni edilizie, quindi, non poteva essere interpretata come revoca. Ha infine dichiarato inammissibili i motivi di ricorso che sollecitavano una rivalutazione delle risultanze istruttorie o che non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, in tema di inibizione del passaggio e di validità della consulenza tecnica d’ufficio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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